Il personale ATA ha diritto al recupero delle ore di partecipazione al corso se tenuto fuori dall’orario di servizio, in quanto le ore per la formazione e l’aggiornamento del personale ATA sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di servizio e se prestate al di fuori del proprio turno sono da computare in straordinario, questo è quanto stabilito dal comma 1. I riferimenti normativi e applicativi dell’ARAN includono i permessi per la formazione e l’aggiornamento sono espressamente previsti dal CCNL comparto Scuola dall’art. 64 e il comma 1 specifica che la partecipazione ad attività di formazione costituiscono un diritto in quanto occorre per lo sviluppo delle proprie professionalità che saranno messe a disposizione di docenti e studenti.
A tal proposito il comma 3 afferma che, il personale scolastico che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti e sono tenuti a percepire un rimborso spese viaggio qualora i corsi si svolgano fuori sede. Inoltre il comma 4, specifico per il personale ATA, stabilisce che “il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione”.
Più volte ha specificato che le ore dedicate alla partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici organizzati dall’ente devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e quindi, anche come orario di lavoro. Ma le singole amministrazioni non possono essere tutte d’accorso in merito a tale argomento, in quanto si potrebbe arrivare a conseguenze di superamento del normale orario giornaliero che dovrebbe invece essere equiparato alle prestazioni di lavoro straordinario, concedendo agli interessati la differenza retributiva per lavoro straordinario e di usufruire di riposi compensativi.
In un orientamento applicativo per il Comparto scuola del 4.11.2013 (SCU 081), alla domanda:
L’ARAN in un orientamento applicativo per il Comparto scuola del 4.11.2013 (SCU 081), afferma che ai sensi dell’art. 64, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, può partecipare ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati.
Il tutto stabilito nel limite delle ore necessarie nella formazione ed esclusivamente per l’attuazione dei profili professionali.