Basta docenti furbetti, svolgere al di fuori dell’orario di lavoro lezioni private deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate. Già in vigore dal 1° gennaio 2019 un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, il tutto incluso dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 13 a 16, legge 145/2018).
Lezioni Private Docenti: necessaria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate
I docenti che danno lezioni private al di fuori dell’orario scolastico dovranno versare L’imposta sostitutiva deve essere entro il termine stabilito per il pagamento dell’Irpef, la cui disciplina, si applica anche per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, e vi è possibilità di optare per l’applicazione dell’Irpef nei modi ordinari.
I docenti inoltre hanno l’obbligo di segnalare all’amministrazione di appartenenza le attività extraprofessionali per consentire la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità (previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi – articolo 53, Dlgs 165/2001).
Altri obblighi per i docenti che vogliono svolgere attività extraprofessionali:
- dare lezioni solo agli studenti che non fanno parte dell’istituto scolastico presso la quale lavorano;
- i docenti che svolgono lezioni private devono informare il dirigente scolastico comunicando il nome degli studenti e la loro provenienza.
Il dirigente scolastico in alcuni casi può anche vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto (articolo 508,Dlgs 297/1994).