Spesso si sente parlare di quanto i giovani negli ultimi anni ritardino sempre di più l’età in cui lasciano la propria famiglia, e non si tratta di chiacchiere ma di fatti conclamati anche da statistiche e studi sull’argomento, è un dato di fatto che oggi moltissimi giovani trettenni vivano ancora con i propri genitori e siano ancora “mantenuti” da mamma e papà che sempre più spesso si accollano anche le spese degli studi ma fino a che punto un genitore deve sostenere economicamente il proprio figlio? A dare una risposta ci ha pensanto la corte di cassazione che con l’ordinanza n. 10207 del 26 aprile 2017, ha respinto il ricorso promosso da un padre che richiedeva la revoca o, in subordine, la riduzione dell’assegno mensile disposto a suo carico dalla sentenza di divorzio a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne.
In pratica il genitore asseriva che siccome la figlia avesse manifestato l’intenzione di proseguire gli studi universitari, doveva ritenersi economicamente indipendente per aver oramai conseguito la laurea triennale in educazione professionale nei servizi sanitari e per aver rifiutato un’offerta lavorativa. La corte di cassazione ha stabilito che la prova dell’indipendenza economica di un figlio maggiorenne, con conseguente cessazione dell’obbligo di suo mantenimento, deve essere provata dal genitore che nel frattempo sarà obbligato a corrispondergli l’assegno mensile.
Il rifiuto, espresso dal figlio maggiorenne non autosufficiente, di un lavoro occasionale così come la sua manifestata volontà di proseguire gli studi universitari per ulteriormente specializzarsi al fine di ricercare un’occupazione il più vicina possibile alle proprie aspirazioni, se compatibile con le disponibilità economiche della famiglia, non fa venir meno per il genitore obbligato l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento.