Nel corso dell’ultimo anno per quanto riguarda il reclutamento per diventare docente nella scuola pubblica si è parlato molto dei famosi 24 CFU Crediti Formativi da conseguire per poter partecipare alle prove concorsuali indette dal Ministero dell’Istruzione per conseguire poi la cattedra, ma proprio in questi giorni è arrivata una sentenza del TAR che si è pronunciato prioprio sulla questione dei 24 CFU.
Sentenza TAR: La Laurea e i 24 CFU non danno l’abilitazione, ecco le motivazioni
Secondo quanto ha stabilito il TAR il possedimento della laurea unitamente ai 24 CFU non permettono di avere l’abilitazione all’insegnamento per poter poi ottenere il ruolo, il TAR ha infatti respinto i ricorsi volti a considerare il titolo “laurea + 24 CFU” alla stregua di abilitazione.
Di seguito riportiamo i punti salienti della sentenza emessa dal TAR dove vengono spiegati anche i motivi che hanno spinto ad emettere la sentenza, nella sentenza N. 05828/2019 REG.PROV.COLL , pubblicata il 10/05/2019, i Giudici affermano:
Premesso che per l’iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento.
Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di laurea all’esito favorevole dei percorsi abilitanti.
Ritiene inoltre il Collegio che – in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito dl’iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di ‘percorsi’ rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.
I ricorrenti lamentavano anche la mancata predisposizione, da parte del Miur, di percorsi di abilitazione.
“Per quanto concerne la predisposizione di percorsi abilitanti . scrivono i Giudici – ritiene il collegio che l’eventuale mancata previsione di percorsi non sostituisca l’abilitazione né si traduca nell’irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell’attività. L’abilitazione costituisce, infatti, un requisito per l’iscrizione cui segue lo svolgimento dell’attività didattica, individuando l’ordinamento giuridico altri strumenti per tutelare la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti (silenzio inadempimento, risarcimento del danno).
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.