Il Bonus Carta del Docente è quel Bonus dal valore di 500 euro destinato ai docenti di ruolo per aggiornare la propria formazione professionale, da anni si discute di allargare la platea dei beneficiari ma con scarsi risultati, ricordiamo infatti che sono esclusi dal Bonus i docenti precari, i docenti che pur essendo stati immessi in ruolo dal recente piano straordinario di assunzioni non hanno pero raggiunto la provincia provvisoria di titolarità in quanto impegnati i supplenze annuali, i docenti di scuole private e gli educatori.
Bonus Carta docente spetta anche agli educatori. Sentenza
Ma per quest’ultima categoria, cioè i docenti in servizio come educatori ci sono importanti novità che arrivano direttamente dal Tribunale di Frosinone il quale ha condannato il MIUR (sentenza n. 787 del 17.09.2019) a riconoscere anche agli educatori il diritto di beneficiare del Bonus da 500 euro per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Il Tribunale del Lavoro di Frosinone ha accolto un ricorso, seguito dagli Avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, di alcuni educatori che avevano riscontrato la mancata percezione dall’anno scolastico 2015/2016 del Bonus Carta Docente, il tribunale ha precisato che il contratto collettivo colloca il personale educativo tra il personale docente e assegna al primo, nell’ambito della attività docente, la funzione educativa partecipativa del processo di formazione ed educazione degli allievi.
Tale equipollenza tra personale docente ed educativa risultava altresì confermata dall’art. 398 co. 2 del D.Lgs. 297 del 1994 che stabilisce l’applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari.
Inoltre, il Tribunale di Frosinone ha precisato che “il personale educativo partecipa anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all’interno dell’area professionale del personale docente” e dunque “appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge, anche con riferimento alla cd. Formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l’amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico”