Il sogno di molti studenti è quello di studiare per un periodo di tempo o magari tutto per tutta la durata del corso di studi all’estero, ma non tutti ci riescono viste comunque le spese di viaggio, alloggio e trasporto che sono diverse dalle spese in Italia. Il Miur a tal proposito ha fornito alcuni chiarimenti per gli studenti interessati a tale attività di studio all’estero, vediamo quali in questo articolo. Convalidati come alternanza scuola lavoro i periodi di studio trascorsi all’estero durante il quarto anno di studio delle scuole superiori, a confermarlo è stata la nota ministeriale 3355 al punto 7.
Tale nota è il risultato dilunghi confronti che ha portato al tassello finale che ritiene tale opportunità per gli studenti come con contributo studi che tende “a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline (…) imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando le mappe di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”, tale opportunità sarà inoltre utile per la futura carriera lavorativa degli studenti e anche per il loro bagaglio culturale.
Oltre al lungo periodo di permanenza degli studenti all’estero è stata pensato di far partecipare gli stessi a stage e tirocini presso strutture estere ospitanti, insomma dei periodi di formazione simili ai percorsi di alternanza scuola lavoro, previsti nelle scuole secondarie di secondo grado.
Come verrà strutturata tale opportunità?
Innanzitutto lo studente interessato a svolgere attività di studio all’estero dovrà sottoscrivere prima della partenza un “contratto formativo” tra l’istituzione scolastica e la struttura estera consegnando tutta la documentazione all’istituto scolastico di cui fa parte e alla struttura ospitante.
Sarà ogni singola scuola a permettere la scelta degli strumenti organizzativi più efficaci per dare visibilità alle competenze acquisite dall’allievo, ma sarà il consiglio di classe ad avere l’ultima parola sulla valutazione e sulla certificazione finale sul periodo di alternanza scuola lavoro svolto all’estero. La nota suddetta specifica inoltre anche il caso in cui uno studente del terzo o del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado raggiunge la promozione con riferimento alla normativa vigente (Om 90/2001 e Dpr 122/2009), specifica che uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro, in quanto tale periodo è considerato un’attività ordinamentale che segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal consiglio di classe anche se svolto all’estero.