In questo articolo tratteremo una problematica che molti hanno segnalato, riguardante il caso di revoca supplenza se l’ordine di graduatoria non è rispettato. La Cassazione ha sentenziato con la massima della sentenza 13800 del 31/5/2017 il caso che riguarda appunto la revoca del contratto di lavoro con il ricorrente terzo collocato, in graduatoria, da parte dell’amministrazione. Il docente in questione che ha portato in tribunale tale caso, aveva convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca e la scuola presso la quale aveva prestato servizio, per chiedere l’accertamento della illegittimità della revoca del contratto a tempo determinato stipulato “fino alla nomina dell’avente diritto”.
L’Istituto scolastico presso la quale il docente svolgeva il suo ruolo, dovendo procedere alla copertura di soli 2 posti disponibili per supplenze temporanee per assistente tecnico, aveva deciso di procedere con il convocare le persone presenti nella graduatoria per il giorno considerato, ma malauguratamente nel giorno prestabilito si sono presentati solo il primo ed il terzo della graduatoria e decise al momento di sottoscrivere con entrambi i presenti il relativo contratto di lavoro.
Tempo dopo il Dirigente Scolastico dell’istituto in questione però revocò l’incarico affidato al terzo in graduatoria in quanto aveva accertato che la persona che occupava il secondo posto in graduatoria non aveva ricevuto in tempo utile la convocazione e per questa ragione non si era presentata alla convocazione nel giorno prestabilito.
I Giudici a tal proposito rilevano anche che “la circostanza che il DM n. 430 del 2000 preveda che “L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione”, circostanza valorizzata dalla Corte territoriale, non esclude che nelle ipotesi nelle quali la scelta sia caduta per errore su persone aventi posizione deteriore rispetto ad altri, l’errore non possa essere considerato rilevante ai fini della validità del contratto. La disposizione mira, infatti, solo ad evitare ripensamenti del lavoratore, una volta che abbia sottoscritto il contratto di lavoro”.