Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice che esprime alcune perplessità sull’attuale situazione dei “Titoli” dei Conservatori Italiani, di seguito la lettera:
Vi scrivo per mettere in luce un problema che accomuna molti studenti dei Conservatori italiani, e del quale vedo che non si sta parlando. Parlerò in prima persona, anche se in centinaia si trovano nella mia stessa situazione. Nell’Ottobre 2014 ho conseguito il Diploma di vecchio ordinamento in chitarra (dieci anni di studio). con la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) i Diplomi di Vecchio Ordinamento di Accademie e Conservatori di Musica sono stati resi equipollenti al Diploma accademico di secondo livello, ovvero a Laurea magistrale, purché conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge stessa, cioè entro il 1° gennaio 2013.
La legge costituiva palesemente un’ingiustizia: tutte le lauree a ciclo unico (Psicologia, Architettura, etc.) erano state equiparate alla nuova riforma 3+2. Eppure, il Conservatorio faceva differenza. Conscia della legge, per quanto ingiusta, mi sono iscritta dunque al “+2”, ovvero a un biennio, corso di laurea specialistica nel mio strumento.
Arrivata ormai al secondo anno, arriva la sorpresa: un emendamento ha infatti introdotto nella legge di stabilità, dopo l’art. 107, l’art. 107-bis, che statuisce che “Il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre. Perciò, i Diplomi di Vecchio Ordinamento AFAM conseguiti fino al 31 dicembre 2017 saranno dunque a tutti gli effetti pari ai Diplomi di II livello di Nuovo Ordinamento.
Arrivata ormai alla fine del mio percorso, dopo aver speso molti soldi in tasse universitarie, ho deciso di concludere il mio corso di studi. Al momento mi ritrovo con un titolo “doppione”. Che fare? Spero che nelle graduatorie il biennio mi venga valutato come punteggio ulteriore. Invece no: nel decreto per la riapertura delle graduatorie di II e III fascia per il personale docente ed educativo, alla voce “Altri titoli valutabili” compare la frase: I docenti in possesso del Diploma ISEF non possono far valere come altro titolo la laurea quadriennale in Scienze Motorie, né le lauree di nuovo ordinamento (LS o LM) ad essa corrispondenti.
Analogamente, i docenti in possesso del diploma di vecchio Ordinamento delle istituzioni AFAM non possono far valere come altro titolo la laurea di nuovo ordinamento ad esso corrispondente.
Insomma, io come molti altri ho sprecato due anni a conseguire un corso di studi totalmente superfluo, con tutti i costi che la frequenza universitaria comporta, perché mentre lo frequentavo sono cambiate le leggi.