Articolo 1256 Scuola ed Emergenza Corona Virus, cosa dice in materia di Ferie per il Personale ATA – Il 10 marzo 2020 è stata emanata una ulteriore nota di chiarimento da parte del Ministero dell’Istruzione sull’utilizzo del personale ATA nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine grado durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.
Il Dirigente Scolastico, nel definire i servizi minimi da mantenere, deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione.
Ferie non godute dell’anno precedente
Il Dirigente scolastico verifica che ci siano eventuali periodi di ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile (come previsto dal CCNL, art. 13, comma 10) che possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa.
La norma di riferimento è l’art. 13 comma 10 del CCNL 2006-09 il quale prevede che “ In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento […] il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”(non si parla di ferie d’ufficio, ma di ferie di cui usufruire nei termini di contratto).
Pertanto, qualora tale personale abbia delle ferie dell’a.s. 2018/19 che non ha potuto fruire per i motivi sopra indicati, può fruirne in questo periodo (e fino al termine del 30 aprile) al fine di ritenere l’assenza giustificata all’interno del piano di turnazioni, flessibilità e servizi minimi adottato.
L’ultimo paragrafo così recita: “Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”.
L’art. 13, comma 10, del CCNL 2006/2009 dispone che “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento […] il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”.
Quindi, se il personale in questione non ha potuto fruire delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 per le suddette motivazioni, può fruirne nel periodo di sospensione delle attività didattiche per coronavirus (e comunque entro il 30 aprile) a giustificazione della propria assenza a seguito delle turnazioni stabilite dalla scuola, alle modalità di lavoro flessibile e ai contingenti minimi adottati.
No ferie d’ufficio per l’a.s. 2019/20 e nessun danno all’erario
La nota conferma quanto finora sostenuto dalla UIL scuola per cui in nessun caso il Dirigente scolastico potrà imporre a tale personale Ferie d’ufficio per l’a.s. in corso o altro tipo di soluzione non rientrante nelle fattispecie finora indicate.
La nota dispone infatti che qualora non si possa fare ricorso alle ferie dell’anno scolastico precedente può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).
- Art. 1256: L’art. in questione dispone che “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
E al comma 2 precisa: “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.
È chiaro quindi come tale situazione emergenziale, peraltro sempre richiamata dalla UIL Scuola, riconducibile alle “cause di forza maggiore” non inciderà, intanto sull’obbligo della prestazione lavorativa; contemporaneamente non potrà incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile