Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli spetta ai genitori lavoratori dipendenti anche del settore pubblico, tale congedo può essere utilizzato per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici. Il congedo COVID-19 per la quarantena scolastica è stato disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL ed è previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Ideato per supportare i genitori lavoratori il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, inoltre può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
Per i genitori che sono dipendenti settore pubblico la richiesta congedo COVID-19 non va presentata all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro inoltre rientrano nel congedo COVID-19 le seguenti categorie:
- il genitore richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- il genitore non deve svolgere lavoro in modalità agile;
- il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di 14 anni;
- il genitore richiedente deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
- il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico;
- per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.