In queste settimane si parla molto di rinuncia, mancata accettazione o abbandono delle supplenze per il Personale ATA nelle scuole pubbliche, in questo articoli di approfondimento andremo a vedere quali sono le sanzioni previste in questi casi quando un candidato riceve una convocazione per una supplenza ma decide di rinunciare, di non accettare l’incarico o abbandono dell’incarico di lavoro per l’anno scolastico 2020-2021.
Quando si parla di supplenze Ata ci si riferisce alle convocazioni che le scuole pubbliche inoltrato agli iscritti delle graduatorie per affidare un incarico di supplenza con contratto a tempo determinato, quando si riceve una convocazione per diversi motivi il candidato si può trovare nella situazione di dover rinunciare all’incarico, oppure di dover abbandonare in corso l’incarico affidato, tutti questi aspetti sono regolati dal Decreto del MIUR del 13 dicembre 2000, n. 430, questo documento contiene il regolamento completo riguardante le supplenze del personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) della scuola.
Il decreto oltre al regolamento contiene anche tutte le penalità e le sanzioni per chi chi rinuncia, rifiuta o abbandona una supplenza ATA.
Per quanto riguarda le penalità e le sanzioni non sono sempre uguali ma variano in base alla graduatoria utilizzata per le convocazioni dei supplenti ATA, con effetti diversi per le graduatorie permanenti (graduatorie ATA 24 mesi) e per le graduatorie d’istituto (graduatorie ATA terza fascia).
Vediamo quindi di seguito quali sono le sanzioni e le penali previste in base al tipo di convocazione che il candidato supplente riceve:
Sanzioni Supplenze da Graduatorie Provinciali Permanenti ad Esaurimento.
- Per la rinuncia alla supplenza ATA – perdita della possibilità di convocazione a livello
provinciale per la stessa graduatoria. - Per la mancata presa in servizio dopo aver accettato la nomina – non si viene più convocati a livello provinciale per la medesima graduatoria.
- Per l’abbandono della supplenza – si perde la possibilità di convocazione per qualsiasi supplenza sia dalla stessa graduatoria che dalle altre graduatorie per l’anno scolastico in corso.
Sanzioni Supplenze da Graduatorie d’Isituto
- Per la rinuncia all’incarico di supplenza, alla sua proroga o alla sua conferma – non sono previste sanzioni.
- Per l’abbandono della supplenza – non si viene più convocati per effettuare supplenze al personale ATA, a valere sia sulle graduatorie permanenti che sulle graduatorie d’istituto, per l’anno scolastico in corso.
Sanzioni Supplenze da tramite Modello MAD
Gli incarichi di supplenze per il Personale ATA possono essere affidate anche mediante la domanda di messa a disposizione, cioè quelle domande che possono inoltrare tutti i candidati direttamente alle scuole allo scopo di ottenere appunto una convocazione, non sono rari i casi in cui i dirigenti scolastici effettuano le convocazioni utilizzando appunto le domande mad ricevute.
In base a quanto previsto dalla nota MIUR n. 26841 del 5 settembre 2020, contenente le istruzioni operative per l’assegnazione delle supplenze al personale ATA, docente ed educativo per l’anno scolastico 2020-2021, sono previste sanzioni anche per l’abbandono di supplenze assegnate mediante la Messa a disposizione ATA. I supplenti che abbandonano l’incarico ottenuto da MAD non possono più ottenere supplenze per l’anno scolastico in corso.
In quali casi non si applicano le sanzioni?
Ci sono dei casi in cui le sanzioni e le penalità che abbiamo appena visto non vengono applicate, di seguito andiamo a vedere quali sono questi casi in cui le sanzioni non vengono applicate:
- rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio, se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000;
- mancata accettazione o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato;
- abbandono di una supplenza su spezzone orario al fine di accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero;
- mancata accettazione, proroga o conferma della supplenza da parte di personale già in servizio o che ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto, in quanto le sanzioni previste per queste circostanze si applicano solo al personale totalmente inoccupato.
Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 7 del regolamento MIUR per le supplenze e dalla nota n. 26841 del 2020, occorre specificare che:
- il personale che non è già in servizio per supplenze di durata fino al termine delle attività scolastiche può risolvere in anticipo il rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al termine delle attività scolastiche;
- il personale in servizio per supplenze conferite in base alle graduatorie d’istituto può lasciare l’incarico di supplenza per accettare un’altra supplenza attribuita sulla base delle graduatorie permanenti;
- l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude al supplente di accettare altre supplenze per diversi profili professionali, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.