Nelle scorse settimane il Miur ha provveduto alla pubblicazione del decreto che stabilisce tempi, costi e modalità di acquisizione dei 24 CFU Formativi per tutti coloro che parteciperanno ai concorsi pubblici dal 2018 in poi, infatti oltre al titolo richiesto i candidati dovranno essere in possesso anche dei 24 CFU disciplinato dal decreto legislativo n. 59/2017, attuativo della Buona scuola. In diversi articoli abbiamo visto la pubblicazione del decreto (qui l’articolo) i costi, i percorsi e come acquisirli (qui l’articolo) oggi ci soffermiamo invece su quali crediti possono essere riconosciuti tramite master, corsi di specializzazione ed altri corsi universitari.
Ricordiamo brevemente che i 24 crediti formativi andranno acquisiti nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, l’acquisizione dei crediti può avvenire secondo diverse modalità, in maniera alternativa, cioè possono essere conseguiti secondo una delle seguenti modalità:
- Forma curricolare: rientrano in questa modalità tutti i crediti corrispondenti ad attività formative inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
- Forma aggiuntiva: rientrano in questa modalità tutti crediti corrispondenti ad attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quelle previste dal piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
- Forma extra curricolare: rientrano in questa modalità i crediti conseguiti da chi è già laureato, quindi in seguito ad attività formative svolte presso istituzioni universitarie o accademiche senza essere iscritti ad un corso di studi.
In questi giorni sono stati molti i docenti che ci hanno chiesto quali crediti possono essere riconosciuti tramite master, corsi di specializzazione ed altri corsi universitari, come è possibile leggere nell’articolo 3 comma 6 del decreto, si evince che è possibile, nell’ambito dell’acquisizione dei crediti, che siano riconosciuti anche crediti già conseguiti:
- nel corso degli studi universitari/accademici;
- tramite Master universitari o accademici di I e II livello, Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione;
- in forma extra curricolare.
I Crediti Formativi saranno riconosciuti sono nel caso in cui sono relativi ai settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto e coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative indicati dagli Allegati A, B e C al decreto, ed in ogni caso riconducibili al precorso formativo previsto.
Il rilascio della certificazione dei crediti acquisiti potrà essere rilasciata dall’Università o dall’Accademia che ha attivato il percorso formativo. Ricordiamo inoltre che il riconoscimento dei suddetti crediti potrà avvenire in base a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo 6:
- nel dettaglio il comma 2 indica che il conseguimento dei 24 CFU in forma aggiuntiva o extracurricolare non potrà avvenire presso enti esterni all’università anche se convenzionate con le stesse.
- mentre i commi 3, 4 e 5 specificano invece in che modo sono articolati e caratterizzati i percorsi formativi, gli obiettivi e i contenuti, gli ambiti disciplinari e i relativi settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i 24 CFU, e le modalità di certificazione del conseguimento degli stessi crediti.