Primo Dpcm firmato dal nuovo premier Mario Draghi con nuove misure restrittive fino al 6 aprile 2021, e con tali nuove norme anche i concorsi pubblici subiscono variazioni con sospensioni, ma non tutti, nell’articolo vediamo quali sono le novità che interessano il settore dei concorsi pubblici che già in passato avevano subito diversi stop con i dpcm emanati dal precedente Premier Giuseppe Conte.
Dal 6 marzo 2021 entrerà in vigore il nuovo Decreto che ha stabilito le nuove misure restrittive con la scadenza del Dpcm in vigore dal 16 gennaio.Con il Governo Conte l’ ultimo Dpcm aveva stabilito che i concorsi fossero sospesi fino al 15 febbraio 2021, ma con il nuovo Dpcm Draghi le prove dei concorsi pubblici sospesi sono tornati a essere espletati, ma con nuove regole.
Ma quali sono i protocolli da adottare nei concorsi pubblici? Quali i concorsi pubblici sono sospesi con il nuovo Dpcm?
Con il nuovo Dpcm come stabilisce l’articolo 24 del testo firmato da Mario Draghi, non vi è la sospensione di tutti i concorsi,nel nuovo Dpcm si legge:
- sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni;
- consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico scientifico;
- i concorsi pubblici riattivati i 15 febbraio 2021, come per il concorso scuola straordinario, occorre presentarsi alle prove con il referto del tampone negativo e senza sintomi influenzali;
- per i concorsi pubblici resta salva la possibilità per le commissioni di correggere le prove da remoto;
- sono sospesi solo quei concorsi che non possono garantire la partecipazione di un numero non superiore di 30 candidati per ogni sessione o sede;
- i concorsi privati sono sempre sospesi;
- I concorsi pubblici sono sospesi in linea generale, ma sono consentiti quelli che permettono sessioni di 30 candidati e quelli che prevedono una valutazione solo su basi curriculari;
- sono sospesi i concorsi pubblici, fatta eccezione per i concorsi personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile ( per far fronte alle necessità sanitarie dovute alla pandemia);
Per quanto riguarda i concorsi Forze armate, di polizia e Vigili del fuoco le procedure concorsuali indette o da indirsi al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dall’articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”.
Corsi di formazione
Nuove regole anche per i corsi di formazione, che con il nuovo Dpcm prevedono corsi per i medici di formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica anche in modalità non in presenza.
Inclusi nella modalità a distanza anche i seguenti corsi:
- i corsi abilitanti effettuati dagli uffici di motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
- i corsi per il buon funzionamento del tachigrafico;
- i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione;
- i corsi per il conseguimento dell’abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami;
- i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria;
- i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi;
- i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami;
- i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo.
Consentite con il nuovo Dpcm le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto.
Per le Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo sono concesse le prove e gli esami teorico-pratici.
Consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP:
-l’attività formativa in presenza nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio a condizione che siano rispettate le misure di contenimento del contagio,
– la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni;
– i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio.