Una circolare del Ministero dell’Istruzione pubblicata in questi giorni chiarisce quelle che sono le novità e le regole sull’uso obbligatorio del Green Pass a scuola per docenti e personale ata, nella nota vengono anche evidenziate quelle che sono le multe per coloro che si troveranno senza green pass, nell’articolo facciamo il punto della situazione.
Le novità introdotte con l’ultimo decreto legge sull’uso e sulla regolamentazione del green pass sta creando moltissime polemiche e dissensi nel mondo della scuola, anche i sindacati si stanno schierando contro l’introduzione obbligatoria del Green Pass.
Oltre all’obbligo per coloro che saranno trovati senza green pass scatteranno anche delle multe che andranno da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1.000 euro, cifre quindi non certo irrisorie.
L’obbligo del Green Pass a scuola scatterà a parite dal 1 settembre 2021 e sarà valido fino al 31 dicembre 2021.
Nel paragrafo relativo al controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19” si legge infatti:
“La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.
Alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione
dell’obbligo di possesso/esibizione“.
La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020”
Coloro che saranno trovati senza Green Pass saranno anche considerati assenti ingiustificati, non potranno svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.
Per il personale scolastico assente ingiustificato “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato“.