Ricorso per abolizione Green pass, Tar: inammissibile, nessuna sospensiva. Al momento resta obbligo per docenti e Ata e le “assenze saranno ingiustificate” L’ultimo provvedimento del governo varato lo scorso 6 agosto 2021 dedicato all’obbligo del green pass nelle scuole è stato subito portato sul tavolo del Tar del Lazio che ha rigettato il provvedimento inerente la richiesta di blocco.
Nessuna sospensione cautelare urgente affermano i giudici, e per il mancato rispetto di obbligo di green pass sarà considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso, e tale norma sarà applicata dal prossimo primo settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Il giudice sottolinea che considerando che “la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento – in virtù del principio di separazione dei poteri – l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario”.
Anche l’assenza di impugnazione contestuale di atti applicativi che del gravato decreto legge costituiscono concreta esecuzione, che sola potrebbe determinare l’ammissibilità del ricorso, inoltre potrà consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al contestato decreto legge che ne costituisce la base normativa.
Inammissibile il ricorso senza presupposti di procedibilità e ogni richiesta di sospensione cautelare urgente del decreto è stata respinta, ecco quanto deciso dal Tar.
Si attendono ulteriori novità dopo il tavolo di confronto in camera di consiglio del prossimo 6 ottobre.