Il congedo Maternità per Docenti e ATA come funziona? Se fate parte del mondo scuola e fate pare della categoria docenti o personale ATA e siete in gravidanza sappiate che secondo l’art. 16, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 151/2001 prevede che è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20 come integrato dalla legge di bilancio del 2019 (flessibilità del congedo di maternità nelle opzioni 1+4 o 0+5).
Innanzitutto se siete in stato interessante occorre consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. Ricordiamo che il certificato medico va presentato prima dell’inizio del congedo di maternità e nel caso dei dipendenti della scuola l’indennità di maternità non viene erogata dall’INPS, e per tale motivo occorre presentare la documentazione esclusivamente alla scuola presso cui presta servizio.
Il certificato medico è accettato dalle scuole presso la quale si presta servizio solo se è rilasciato dagli ufficiali sanitari o dal medico di famiglia oppure dal ginecologo dell’ASL o dal consultorio pubblico o privato autorizzato.
Il certificato che la lavoratrice dovrà presentare alla segreteria della scuola deve contenere:
- le generalità della lavoratrice;
- l’indicazione dell’Amministrazione di servizio e la qualifica;
- il mese di gestazione alla data della visita;
- la data presunta del parto (indicata in giorno, mese ed anno).
Dopo che la lavoratrice avrà partorito è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato di nascita del figlio, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (ovvero la dichiarazione sostitutiva).
Oltre alla dichiarazione sostitutiva la lavoratrice dovrà presentare entro i 30 giorni
il certificato di assistenza al parto o lo stato di famiglia oppure una dichiarazione sostitutiva in cui siano indicate le generalità del nascituro e quelle del genitore.