Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente pubblicato un nuovo Decreto Legge che introduce delle importanti novità per il Concorso Docenti Ordinario Scuola Secondaria del 2022, il Bando in oggetto mette a disposizione 33.000 assunzioni di insegnanti che verranno effettuate nel corso del 2022, nell’articolo andiamo a vedere quali sono tutte le novità introdotte dal nuovo decreto Legge.
Concorso Ordinario Scuola Secondaria 2022, Le Novità nel Nuovo Decreto
Con il decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022, il Ministero dell’Istruzione ha introdotto novità e modifiche che riguardano la prova concorsuale del Bando Ordinario per la scuola secondaria del 2022 (decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020).il Bando in oggetto ricordiamo che è stato oggetto di sospensione per diverse volte a causa dell’emergenza connessa al Covid 19, nel corso del 2022 riprenderà l’iter con lo svolgimento della prova d’esame.
Quest’ultima è stata modificata non solo dall’ultimo decreto legge di cui sopra ma anche dalle precedenti normative che hanno introdotto nuove modalità per i concorsi pubblici al fine di semplificare l’iter concorsuale e velocizzare il processo di assunzione.
Le novità contenute dell’ultimo decreto legge riguardano il concorso che è già in atto, pertanto è bene precisarlo che non verranno riaperti i termini di adesione, fann eccezione le discipline STEM, per le quali si riapriranno le domande, con un nuovo bando, in quanto è stato rideterminato il numero dei posti.
Vediamo nel dettaglio quali sono tutte le novità e le modifiche introdotte dal Decreto Legge per il Concorso Scuola 2022 Ordinario:
- la prova scritta, computer-based, consiste nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla, distinti per classe di concorso e tipologia di posto, e si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio;
- non è prevista la pubblicazione dei quesiti prima della prova;
- la prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali;
- gli Uffici Scolastici Regionali presso i quali si svolgeranno le prove d’esame scritte comunicano l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione l’indicazione della destinazione dei candidati almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet;
- i candidati devranno presentarsi nelle rispettive sedi di esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della certificazione verde covid (green pass) e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale;
- la valutazione dei titoli sarà effettuata dalle commissioni giudicatrici nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali;
- la commissione giudicatrice procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli;
- il punteggio finale sarà espresso in duecentocinquantesimi;
- per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione;
- ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale;
- il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. L’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione;
- la rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.