Alcuni beneficiari del Reddito di cittadinanza, il supporto economico per disoccupati, potranno vedersi aggiunti degli arretrati sulla ricarica mensile percepita, ma tanti si chiedono entro quando vanno spesi? Gli arretrati che i beneficiari RdC si vedranno accreditare fanno riferimento alle mensilità non pagate durante il periodo di fruizione del beneficio, inoltre sono diversi, i casi in cui il pagamento del Reddito di cittadinanza può essere sospeso per una o più mensilità.
La sospensione del supporto economico RdC si può verificare per diverse motivazioni, ma le ricariche vengono congelate fino a quando non verrà risolta la situazione che ha portato alla sospensione, mentre con la decadenza RdC si perde il diritto alla prestazione, quindi l’unica soluzione per far riprendere i pagamenti è quella d’inviare una nuova richiesta e sperare che questa venga accolta.
Gli arretrati nel caso della sospensione vengono riconosciute non appena la situazione che ha dato luogo allo stop verrà risolta, invece nel caso di decadenza del RdC non c’è possibilità di recuperare le mensilità non erogate nel periodo che va dalla perdita del diritto alla prestazione all’esito positivo della nuova domanda.
La causa della sospensione Reddito di cittadinanza:
-il nucleo familiare non rinnova l’ISEE entro la scadenza indicata dall’INPS, ossia entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il nucleo familiare con Isee scaduto si vedrà il supporto economico sospeso, ma non perderà diritto e se provvederà ad inoltrare il nuovo Isee e soddisfa i requisiti previsti dalla normativa saranno poi corrisposte nei mesi successivi le mensilità arretrate.
Se i beneficiari RdC presenteranno in ritardo la richiesta all’Inps avranno comunque diritto agli arretrati e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente il RdC decorre dal mese successivo a quello in cui viene presentata richiesta.
Ricordiamo che a partire da gennaio 2022 sono coinvolti nell’erogazione RdC anche i Comuni e per tale motivo potrebbe succedere che per la fase istruttoria della richiesta ci voglia più tempo.
Come si legge nell’articolo 3, comma 15, del decreto 4/2019, l’importo del sussidio:
Non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.
Sono esclusi gli arretrati per i quali c’è più tempo per spenderli, tenendo conto della seconda scadenza semestrale in cui l’INPS valuta se ci sono delle somme da decurtare.
Viene invece decurtato tutto l’importo residuo non speso o prelevato nell’ultimo semestre, dopo la verifica semestrale, ad eccezione di una mensilità riconosciuta.