Il Congedo parentale è disciplinata dal d.lgs. 151/2001, e anche dai CCNL di comparto e venne sancito dall’art. 37 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede per essa “gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”, sancendo parallelamente che “le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Quali sono le nuove disposizioni a proposito di Congedo parentale?
Secondo le nuove disposizioni il termine di preavviso deve essere non inferiore a 5 giorni per poter fruire del congedo parentale, a sancirlo vi è l’art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 80/2015 che ha riformulato il disposto di cui all’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, sancisce che ai fini dell’esercizio del congedo parentale “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”.
Sebbene la modifica apportata nel 2015, un Interpello del Ministero del Lavoro, riformula la modifica, secondo il quale l’interessato al congedo parentale deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi, ai fini della loro individuazione.
Invece per quanto concerne il settore scuola, l ‘art. 12/7 dispone il tempo minimo di preavviso è fissato in 15 giorni ciò prevale rispetto a quanto indicato dalla legge che ha ridotto a 5 giorni tale termine, specifica il Ministero del lavoro, fatta eccezione per presenza di particolari situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7 [i 15 gg. di preavviso] , caso in cui la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti.