Fino al 30 ottobre 2017 i candidati potranno ancora inviare la loro domanda per l’inserimento all’interno delle Graduatorie III fascia per il Personale ATA 2017/2020 o aggiornare la loro posizione nelle Graduatorie se già presenti, in questo articolo andremo ad analizzare la valutazione dei servizi prestati alle E.E.L.L, Servizio Militare di leva e il Servizio Civile e vedremo quanti punti conferiscono all’interno delle Graduatorie di Istituto.
Graduatorie III fascia ATA: la valutazione Servizi prestati EE.LL.
Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro presso gli E.E.L.L. sono valutabili solo quelli che sono stati svolti alle dirette dipendenze e mediante la stipulazione di contratti di lavoro ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto, proprio per quanto evidenziato non sono valutabili tutti i servizi che sono stati effettuati in qualità di lavoratore dipendente comunale, provinciale o regionale. Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.
Graduatorie III fascia ATA: la valutazione Servizio Militare di leva:
Per quanto concerne il servizio militare o i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili ai fini delle Graduatorie di Istituto solo nei seguenti casi:
- quando il servizio militare o quello civile sono effettuati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
- quando il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono svolti non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
- quando il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.
Graduatorie III fascia ATA: la valutazione Servizio Civile
Con la nota n. 8151 del 13.03.2015, il MIUR riconosce e valuta correttamente ai fini del punteggio il Servizio Civile svolto anche dopo l’abolizione dell’obbligo di leva.
Il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva è valutabile come “servizio svolto presso enti pubblici”, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.
Per ogni anno: PUNTI 0,60
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05