Un lavoratore che assiste un familiare disabile, grazie alla Legge 104 può godere di diversi benefici come ad esempio la possibilità di scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio del disabile che il lavoratore assiste, inoltre il lavoratore non può essere trasferito dal proprio datore in un’altra sede dell’azienda senza il proprio consenso, sono queste alcune delle novità che negli ultimi anni i vari tribunali italiani hanno evidenziato inseguito alle tante cause intentate dai lavoratori che beneficiano della Legge 104.
L’articolo 33 della legge 104/1992, già chiarisce in maniera chiara come e quando un lavoratore dipendente può essere trasferito, purtroppo nel corso degli anni ciò che sancisce la legge non è sempre stato applicato dai datori di lavoro, per far valere i propri diritti molti lavoratori dipendenti si sono rivolti al tribunale, che ha dato sempre ragione al lavoratore sul tema dei trasferimenti, il datore di lavoro, infatti, non può in nessun modo trasferire un lavoratore che presta assistenza ad un familiare portatore di grave handicap, le cure e le nesessità del disabile prevalgono sempre sempre sulle esigenze di produzione e di organizzazione dell’azienda.
L’assistenza al disabile è un diritto sacrosanto, e la famiglia in questo svolge un ruole fondamentale quanto centrale, questo lo provede nostra Costituzione italiana, ma anche la Carta di Nizza, che salvaguarda il diritto dei disabili di beneficiare di misure rivolte al loro inserimento sociale.
Ciononostante sussistono delle situazioni in cui il Lavoratore può essere trasferito o gli si può negare il trasferimento se ne faccia richiesta, a stabilirlo una recente sentenza che permette al datore di lavoro di poter decidere sul trasferimento quando vengono dimostrate e conprovate specifiche esigenze tecnico-produttive od organizzative, che impediscano una soluzione diversa dal trasferimento geografico del posto di lavoro.
Alla luce di quanto esposto se l’azienda motiva il trasferimento del dipendente con esigenze ordinarie di natura organizzativa, è necessario il consenso del dipendente, se invece vi sono altre e più gravi necessità (come quelle appena elencate), può tornare a prevalere il diritto dell’azienda di spostare il lavoratore ad un’altra unità produttiva.