Da tempo i sindacati ed anche le associazioni universitarie chiedevano un incontro con il Miur (Ministero) per ricevere dei chiarimenti sulla questione dell’acquisizione dei 24 CFU Formativi per partecipare ai prossimi concorsi pubblici per diventare docente, da quando in estate è stato pubblicato il decreto che doveva chiarire il funzionamento, l’acquisizione ed i costi, i dubbi e le perplessità sono via via aumentati, era quindi necessario che il Ministero intervenisse proprio per chiarire tutti i dubbi nati in questi mesi.
L’incontro tanto invocato si è tenuto il 25 ottobre tra il Ministero e i Sindacati del comparto scuola, dopo 2 giorni il Miur ha diffuso una nota dove sono stati pubblicati tutti i chiarimenti sui Costi dei crediti e costi degli attestati, Crediti conseguiti in precedenza, e la questione relativa ai Dottorandi, vediamo di seguito quanto pubblicato dal Miur e quali sono stati nel dettaglio i punti di attenzione.
Costi dei crediti e costi degli attestati
Per quanto riguarda i Costi dei crediti e costi degli attestati ogni ateneo italiano potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso il medesimo ateneo, gli attestati rilasciati dovranno indicare tutte le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato sulla base delle suddette attestazioni l’Istituzione presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti ai sensi dell’art. 3, comma 5 del DM 616/17.
Per quanto concerne invece l’aspetto economic, i costi del certificato finale si rinvia ai limiti di costo espressamente individuati all’art. 4 commi 1 e 2 del D.M. 616/2017. Detti limiti sono da considerarsi assolutamente insuperabili. Per quanto attiene ai costi degli eventuali attestati si rinvia ai regolamenti interni dei singoli Atenei.
Crediti conseguiti in precedenza
Altro punto che è stato chiarito nell’incontro è stato quello relativo ai crediti conseguiti in precedenza, il Miur ha precisato che gli esami semestrali sostenuti in un corsi di laurea che appartengono al vecchio ordinamento valgono 6 CFU, mentre quelli annuali valgono 12 CFU. L’attribuzione dello specifico SSD è attestata dall’Università presso cui l’esame è stato sostenuto.
Si ricorda comunque che devono essere in ogni caso acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 ambiti dei quattro indicati dal D. Lgs. 59/2017.
- pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
- psicologia:
- antropologia;
- metodologie e tecnologie didattiche
Laddove vengano riconosciuti come validi più di 24 CFU in due dei quattro ambiti previsti, è comunque necessario conseguire almeno 6 CFU in uno degli altri due ambiti rimanenti per poter ricevere la certificazione necessaria a fini concorsuali.
Infine si segnala che, qualora coincidano, i crediti acquisiti all’interno del percorso per i 24 CFU possono essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini di possesso di crediti in determinati SSD, per l’accesso alle classi concorsuali per l’insegnamento.
24 CFU Enti Autorizzati
Per quanto riguarda la questione degli enti che non sono accreditati ma che ugualmente sponsorizzano il conseguimento dei 24 Cfu in tempi brevi il Ministero ha fatto sapere che a breve sul sito “Universitaly”, verrà pubblicata una lista completa di tutti gli atenei italiani autorizzati dal Ministero e che hanno attivato i corsi, inoltre saranno disponibili anche informazioni approfondite come i regolamenti e costi, così da permettere una scelta consapevole anche e soprattutto ai già laureati.
Dottorato, Semestre aggiuntivo, No numero chiuso
Altri aspetti che il Ministero ha chiarito sono quello relativo ai Dottorati, al Semestre Aggiuntivo ed il Numero Chiuso, tutti gli iscritti ad un Dottorato o ad una Scuola di Specializzazione potranno acquisire i 24 CFU durante il loro percorso formativo.
Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo che facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente.
Il Miur ritiene non si possano introdursi limitazioni numeriche all’accesso degli aspiranti candidati. Nel caso di difficoltà logistiche del singolo Ateneo lo stesso potrà eventualmente attivare convenzioni con altri atenei, al fine di soddisfare e sostenere le richieste di iscrizione o replicare più cicli nel corso di uno stesso anno accademico.