Pubblicata la circolare ministeriale (da parte del Ministero dell’Istruzione) n. 43440 del 19 luglio 2023 in merito alle supplenze del Personale ATA per l’anno scolastico 2023-2024, il documento ministeriale contiene tutte le regole e le novità sulle supplenze ATA per l’anno scolastico che sta per iniziare, nell’articolo vediamo quali sono tutte le novità in arrivo.
Supplenze Personale ATA 2023-2024, Circolare con Regole e Novità
La nota ministeriale che viene pubblicata prima di ogni anno scolastico che regola le supplenze del personale ata è stata pubblicata dal Ministro dell’Istruzione e si rivolge a tutto il personale scolastico che rientra negli ATA, la nota è stata inviata agli Uffici Scolastici Regionali che provvederanno poi ad inviarla alle singole scuole.
Sebbene nella nota pubblicata ci siano alcune novità nella maggior parte dei casi le disposizioni in merito alla supplenze sono uguali a quelle dello scorso anno scolastico 2022-2023.
Di seguito vediamo in sintesi quali sono le principali regole, novità e direttive della circolare per il Personale ATA in merito alle supplenze:
- I posti rimasti vacanti dopo le operazioni per le immissioni in ruolo nel personale ATA (eccetto quelli per DSGA) sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (fino al 31 agosto) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (fino al 30 giugno).
- Le supplenze al personale ATA sono assegnate dalle graduatorie permanenti provinciali per titoli (art.554 del D.L. vo 297/94) e, in subordine, dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali (D.M. 19.04.2001, n.75), ovvero, nell’ordine, dalle graduatorie ATA di prima fascia (graduatorie ATA 24 mesi), dalle graduatorie ATA di seconda fascia e dalle graduatorie ATA di terza fascia.
- In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento, i posti residui sono assegnati dai dirigenti scolastici scorrendo le graduatorie d’istituto.
- L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, fino al 31 agosto o al 30 giugno, purché intervenga prima della presa di servizio (qui tutte le informazioni).
- Per le supplenze attribuite su spezzone orario è garantito in ogni caso il completamento ed è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Il completamento orario è possibile solo tra posti dello stesso profilo.
- Le supplenze brevi non si possono assegnare al personale appartenente
– al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti o per assenze superiori a 30 giorni;
– al profilo di assistente tecnico, salvo che per assenze superiori a 30 giorni;
– collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza.
- Possibilità di delega per la nomina, dunque l’aspirante può farsi rappresentare da un proprio delegato in sede di conferimento dell’incarico.
- Non sono applicate sanzioni in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
- Per il profilo di DSGA eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate sono coperti facendo ricorso agli assistenti amministrativi facenti funzione.
- Supplenze per eventuali posti per ex LSU ATA residuati dalla terza procedura assunzionale di cui all’articolo 58, comma 5 septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 saranno conferite con modalità specifiche e separate che saranno comunicate in seguito.
- L’incarico di supplenza è prorogato a favore del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto, se al primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi.
- Per le supplenze su posti part-time, le disponibilità derivanti dal part-time (posti vacanti solo di fatto e non di diritto) vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
- Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno, anche in istituzioni scolastiche diverse.