Pagamento Assegno Inclusione Gennaio 2024, il 26 l’accredito dell’INPS – Con l’arrivo del 2024, è stato abbandonato il reddito di cittadinanza, sostituito dall’assegno di inclusione. Le richieste per ottenere questo beneficio sono state accettate in modo autonomo tramite il sito www.inps.it dal 18 dicembre dell’anno precedente, ma è possibile farlo anche attraverso i Centri di Assistenza Fiscale (Caf) a partire dal 8 gennaio.
L’INPS ha comunicato che, a partire dal 26 gennaio, verranno effettuati i primi accrediti relativi alle domande presentate dal 18 dicembre al 7 gennaio e comunque entro il mese di gennaio 2024, a condizione che sia stato sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (Pad). Questo indica che il processo di erogazione degli assegni di inclusione inizia a prendere forma, e i beneficiari dovrebbero ricevere i primi accrediti a partire da tale data.
Per facilitare la comprensione del processo di accesso e informare i beneficiari, il Ministero del Lavoro ha pubblicato una guida per coloro che hanno diritto agli assegni di inclusione. Inoltre, è prevista l’implementazione di una campagna informativa che contribuirà a diffondere ulteriori dettagli e chiarimenti sull’assegno di inclusione.
Con il decreto Lavoro, l’Assegno di Disabilità e Inclusione (Adi) mira a proteggere i nuclei familiari che includono almeno una persona minorenne, un individuo con più di 60 anni, una persona con disabilità o un individuo seguito dai servizi socio-sanitari a causa di una condizione di grave svantaggio. L’introduzione di questa misura è volta a fornire un sostegno mirato e specifico a coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità particolari all’interno dei nuclei familiari.
L’assegno di inclusione è destinato ai nuclei familiari che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per uno dei loro componenti:
- Disabilità.
- Minorenne.
- Almeno 60 anni di età.
- In condizione di svantaggio, caratterizzata da un grave disagio bio-psico-sociale e inserito in un programma di cura e assistenza fornito dai servizi socio-sanitari territoriali, certificato dalla pubblica amministrazione.
Per essere idonei all’assegno di inclusione, il nucleo familiare del richiedente deve congiuntamente possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità con un valore non superiore a 9.360 euro. In alternativa, il reddito familiare complessivo deve essere inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi.
Il parametro della scala di equivalenza Adi è pari a 1 per il nucleo familiare e può essere incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2. Tale valore può essere ulteriormente aumentato a 2,3 in presenza di componenti del nucleo familiare in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Questi criteri di reddito e di condizioni dei membri del nucleo familiare sono utilizzati per determinare l’ammissibilità all’assegno di inclusione.
Se tutti i membri del nucleo familiare hanno un’età pari o superiore a 67 anni o sono in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata a 7.560 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi.
Per essere idonei a percepire l’assegno di inclusione, il patrimonio immobiliare del nucleo familiare deve avere, ai fini dell’Imposta Municipale Unica (IMU), un valore non superiore a 30.000 euro. Questo importo va calcolato sottraendo dal patrimonio immobiliare complessivo il valore, ai fini IMU, della casa di abitazione.
Questi criteri di età, disabilità e reddito, insieme al limite patrimoniale, determinano l’ammissibilità al beneficio dell’assegno di inclusione per i nuclei familiari nelle condizioni specificate.
Per l’assegno di inclusione, l’importo massimo detraibile per la casa di abitazione è fissato a 150.000 euro. Inoltre, ci sono limiti stabiliti per il patrimonio mobiliare:
- Il valore del patrimonio mobiliare non deve superare i 6.000 euro.
- Si aggiungono 2.000 euro per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro.
- Si incrementa di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo.
Questi massimali sono ulteriormente aumentati per tener conto delle condizioni specifiche dei membri del nucleo familiare:
- Si aggiungono 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità.
- Si aggiungono 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
Questi dettagli sulla misura introdotta dal governo sono accessibili sul sito ufficiale lavoro.gov.it nella sezione “Nuove misure di inclusione e accesso al lavoro”. Gli interessati possono anche rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disponibile all’indirizzo www.urponline.lavoro.gov.it per ulteriori informazioni e assistenza.