Il 2018 si preannuncia un anno ricco di novità per il Personale ATA, nel corso del 2018 saranno completate le Graduatorie di Circolo che sono state rinviate qualche mese fa a causa dell’elevato numero di domande presentate, circa 2 milioni, che hanno mandato in tilt le segreterie scolastiche e che hanno costretto il Ministero dell’Istruzione ad emanare un decreto ministeriale ad hoc per prorogare le vecchie graduatorie e rinviare al 2018 il completamento di quelle in via di definizione, nel corso del 2018 i 2 milioni di candidati che hanno presentato domanda dovranno completare l’iter scegliendo le 30 scuole su istanze online.
Ad oggi il Ministero non ha fornito nessuna informazione precisa sulla data, presumibilmente tra febbraio e marzo 2018 i candidati potranno procedere con la scelta delle sedi, in ogni caso sarà necessario attendere un comunicato ufficiale da parte del Miur in tal senso.
Altra novità che riguarda il Personale ATA e che entrerà in vigore nel corso del 2018 è quella che riguarda le supplenze, nella legge di bilancio 2018 approvata e definita pochi giorni fa è stato introdotto l’emendamento che elimina il divieto delle supplenze per gli assistenti amministrativi e tecnici, infatti la vecchia normativa in materia stabiliva quanto segue:
- non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti tecnici;
- non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti amministrativi, eccetto nei casi in cui la scuola abbia in organico di diritto meno di tre unità di tale personale.
Con un apposito emendamento nella legge di Bilancio 2018, sono state apportate delle sostanziali modifiche alle suddette norme in materia di supplenze Ata ecco cosa prevede nel comma 334:
Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all’articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
Le nuove disposizioni, quindi, permettono alle scuole, per le supplenze brevi (malattia, maternità…), la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Quanto ai collaboratori scolastici, tutto resta invariato, per cui non possono essere sostituiti, come previsto dalla legge n. 190/2014, per i primi sette giorni di assenza. Lo possono essere dal settimo giorno.