Frequenza scolastica e limite delle assenze, nuove regole 2024 – La Legge n. 159/2023, comunemente nota come “Decreto Caivano”, in seguito alla conversione del decreto-legge 123/2023, ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile, nonché a rafforzare la sicurezza dei minori nell’ambiente digitale. Tra le disposizioni di questa legge, assume particolare importanza l’articolo 12, che merita un’attenta considerazione da parte di docenti e famiglie, poiché introduce novità significative nel contesto scolastico.
Verifica della Frequenza e Interventi del Dirigente Scolastico
L’articolo 12 prevede che il dirigente scolastico sia tenuto a monitorare assiduamente la frequenza degli alunni obbligati all’istruzione. In particolare, è richiesto di identificare gli studenti che risultano assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza un valido motivo. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla notifica al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico è obbligato a informare il sindaco entro ulteriori sette giorni.
Il sindaco, a sua volta, è chiamato ad ammonire il responsabile per invitarlo a rispettare l’obbligazione legale.
Introduzione dell’Articolo 570-ter nel Codice Penale
Una misura di rilievo è l’inserimento dell’articolo 570-ter nel Codice Penale, che stabilisce sanzioni penali specifiche per la violazione dell’obbligo di istruzione.
Le pene previste sono la reclusione fino a due anni per coloro che non iscrivono i propri figli a scuola nei modi e tempi previsti dalla legge, e fino a un anno di reclusione per i genitori i cui figli superano i quindici giorni di assenza ingiustificata o non frequentano almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
Impatto sull’Assegno di Inclusione
Importante è anche la modifica apportata dal decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, che al comma 3-bis dell’articolo 2 stabilisce l’incompatibilità tra il diritto all’Assegno di inclusione e la mancata documentazione della regolare frequenza scolastica obbligatoria da parte dei minori appartenenti al nucleo familiare beneficiario. Questo significa che le famiglie dei minori che non frequentano regolarmente la scuola dell’obbligo perdono il diritto a ricevere tale sostegno economico.
Queste disposizioni sottolineano l’importanza attribuita dal legislatore alla frequenza scolastica e all’istruzione come strumenti fondamentali per prevenire il disagio giovanile e l’esclusione sociale, rafforzando il sistema di protezione dei minori sia nel contesto educativo che digitale.
Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale di Cariati, il prof. Alessandro Turano, ha fornito importanti chiarimenti riguardanti la gestione delle assenze degli studenti, sottolineando aspetti cruciali che meritano attenzione da parte di docenti e famiglie:
- Calcolo delle Assenze: Le assenze vengono calcolate in ore, includendo anche ritardi e uscite anticipate, rispetto all’orario regolare di lezione.
- Giustificazione delle Assenze: È obbligatorio giustificare tutte le assenze degli alunni.
- Esclusione delle Ore di Mensa: Per gli studenti iscritti al tempo prolungato, le ore di mensa non rientrano nel monte ore annuale obbligatorio. Tuttavia, eventuali assenze durante queste ore necessitano di una giustificazione adeguata e, se continuative, di una certificazione medica.
- Attività Pomeridiane Facoltative: Le ore dedicate a progetti, concorsi, uscite didattiche e altre attività facoltative pomeridiane non sono incluse nel conteggio del monte ore annuale personalizzato obbligatorio.
- Presenze per Attività Domiciliari o in Strutture di Cura: Sono considerate come presenze le assenze dovute a malattia, per le quali gli studenti rimangono in ospedale, in altri luoghi di cura, o a casa, purché seguano programmi di apprendimento personalizzati o partecipino a attività didattiche ospedaliere o domiciliari.
- Assenze per Provvedimenti Disciplinari: Le assenze causate da provvedimenti disciplinari non sono soggette a deroghe.
Scuola Secondaria di Primo Grado
Per la validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli studenti nella scuola secondaria di I grado, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, come stabilito dall’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e modifiche successive. Deroghe motivate a tale requisito possono essere concesse dal collegio dei docenti in casi eccezionali, a patto che le assenze non compromettano la possibilità di valutazione. La mancata ammissione alla classe successiva o all’esame finale è determinata dall’impossibilità di valutazione, previa verifica e verbalizzazione da parte del consiglio di classe.
Scuola Secondaria di Secondo Grado
Analogamente, per la scuola secondaria di secondo grado, la validità degli anni scolastici, inclusivo dell’ultimo anno, richiede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Deroghe straordinarie possono essere stabilite per casi eccezionali, con assenze documentate e continuative, purché tali assenze non influenzino negativamente la valutazione finale degli studenti, secondo il giudizio del consiglio di classe. La mancata aderenza a questo requisito di frequenza, incluso il riconoscimento delle deroghe, conduce all’esclusione dallo scrutinio finale e alla non ammissione alla classe successiva o all’esame di fine ciclo.
Scuola Secondaria di Primo Grado
Nella scuola secondaria di primo grado, l’orario annuale personalizzato obbligatorio prevede un totale di 990 ore, basato su un calcolo di 30 ore settimanali per 33 settimane di lezione. Per garantire la validità dell’anno scolastico, ogni studente deve assicurare una presenza minima pari a tre quarti di queste ore, equivalenti a circa 742 ore. Questo significa che il limite massimo di assenze consentite si attesta a un quarto dell’orario annuale, ovvero 247 ore, che corrispondono a 41 giorni di lezione.
Per la valutazione degli studenti, è indispensabile che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non eccedendo il limite massimo di assenze consentite. In base all’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59 del 2004 e successive modifiche, le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di stabilire deroghe motivate a questo limite in casi eccezionali.
Tali deroghe devono essere deliberate dal Collegio dei Docenti, a patto che le assenze complessive non influiscano negativamente sulla capacità di valutare gli studenti. L’impossibilità di procedere alla valutazione determina la non ammissione dello studente alla classe successiva o all’esame finale del ciclo, con una verifica preliminare e la dovuta verbalizzazione da parte del consiglio di classe.
Scuola Secondaria di Secondo Grado
Per la scuola secondaria di secondo grado, l’orario annuale ordinamentale è fissato a 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali. Di conseguenza, il limite massimo di assenze ammissibili è pari al 25% di tale monte ore, ovvero 264 ore.
Allo stesso modo del primo ciclo, per garantire la validità degli anni scolastici e procedere alla valutazione finale di ogni studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il Regolamento, DPR 122/09 all’articolo 14, comma 7, specifica che le istituzioni scolastiche possono concedere, in casi eccezionali e similmente a quanto previsto per il primo ciclo, delle deroghe motivate al predetto limite dei tre quarti.
Queste deroghe, previste per assenze documentate e continuative, sono accettate a condizione che non compromettano, secondo il giudizio del consiglio di classe, la possibilità di valutare adeguatamente gli studenti coinvolti. Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, incluso il riconoscimento di eventuali deroghe, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.