Spese Cancelleria e libri scolastici non detraibili nel 730, ecco i Motivi – Le detrazioni per le spese di istruzione rappresentano un tema di particolare interesse per le famiglie che sostengono oneri economici per la formazione scolastica dei propri figli. Tuttavia, è importante distinguere tra le spese che sono effettivamente detraibili e quelle che, nonostante siano legate all’istruzione, non rientrano tra quelle agevolabili ai fini fiscali.
Spese di Istruzione Detraibili
Secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), le spese di istruzione detraibili nel modello 730, specificamente indicate nel Rigo E8/E10 codice 12, includono quelle sostenute per la frequenza di:
- Scuole dell’infanzia (scuole materne);
- Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
- Scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori);
Queste spese sono detraibili sia per le istituzioni statali che per quelle paritarie private e degli enti locali. La detrazione applicabile è pari al 19% delle spese sostenute, fino a un massimo stabilito annualmente dalla legge, che per l’anno 2019 era di 800 euro per alunno o studente.
Esclusione dei Libri di Testo e del Materiale di Cancelleria
Nonostante l’importanza dei libri di testo e del materiale di cancelleria nel processo educativo, le spese relative al loro acquisto non sono comprese tra quelle detraibili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR. Questo significa che, nonostante la spesa sostenuta dalle famiglie per questi materiali sia indubbiamente legata all’istruzione, non è possibile beneficiare di una detrazione fiscale del 19% su tali acquisti nel 730.
Erogazioni Liberali alle Istituzioni Scolastiche
È importante notare che, accanto alle spese di frequenza detraibili, vi è la possibilità di beneficiare di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate a favore delle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa. Questo beneficio, specificato nella lettera i-octies) dell’articolo 15 del TUIR, non è cumulabile con la detrazione per le spese di frequenza.
La decisione di escludere l’acquisto di libri di testo e materiali di cancelleria dalle spese di istruzione detraibili, come delineato dalla circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, risposta 1.15, riflette specifiche considerazioni normative e fiscali. Questa scelta è stata confermata e ribadita nelle successive circolari annuali emesse dall’Agenzia delle Entrate riguardanti la compilazione del modello 730.
Motivazioni della Non Detraibilità
- Definizione di Spese di Istruzione Detraibili: Le detrazioni per spese di istruzione sono pensate per alleggerire il carico fiscale relativo a spese strettamente connesse all’accesso e alla partecipazione al percorso educativo istituzionale. Queste includono tasse, contributi obbligatori, contributi volontari e altre erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi, che sono direttamente legati alla frequenza scolastica, come la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e la spesa per la mensa scolastica.
- Natura Personale dei Materiali: I libri di testo e i materiali di cancelleria, sebbene essenziali per il percorso di apprendimento dello studente, sono considerati beni di natura personale. Questo implica che la loro utilità si estende oltre il contesto scolastico, rendendoli meno direttamente correlati alle spese istituzionali di istruzione.
- Difficoltà nella Standardizzazione: La varietà e la specificità dei materiali di cancelleria e dei libri di testo rendono difficile stabilire un criterio uniforme per la detraibilità. Questi materiali possono variare significativamente in termini di costo e necessità a seconda del grado scolastico, del corso di studi e persino delle preferenze individuali, complicando la definizione di limiti di spesa detraibili.
- Gestione delle Risorse Fiscali: La non detraibilità di tali spese riflette anche una scelta di policy fiscale, dove le risorse vengono indirizzate verso spese ritenute di maggior impatto sociale o educativo secondo i criteri stabiliti dalla normativa. Limitando le detrazioni a spese specificamente deliberati dagli istituti, si mira a una più efficace gestione delle risorse fiscali disponibili.
La distinzione tra spese detraibili e non detraibili nell’ambito dell’istruzione mira a bilanciare il sostegno alle famiglie con la necessità di mantenere una politica fiscale sostenibile e orientata a obiettivi educativi e sociali specifici. Benché libri e materiali di cancelleria siano indispensabili per lo studio, la normativa attuale privilegia la detrazione di spese direttamente legate alla struttura e all’organizzazione del sistema educativo. Questa scelta normativa sollecita un dibattito sulle priorità e sulle modalità migliori per sostenere l’istruzione nel contesto fiscale e sociale.