La fine dell’anno scolastico per molti insegnanti è il periodo in cui già si pensa alle ferie da programmare, ferie che si sono accumulate e quelle già spense durante l’anno per motivi personali vari.
Tale questione è motivo di disagio tra gli insegnanti di tutte le scuole sia primarie che secondarie che vivono con l’ansia di non potercela fare con tutte le ferie predisposte dal Ministero dell’Istruzione.
Ma quante sono le ferie che spettano ai docenti?
Cerchiamo di fare chiarimento in merito alle ferie non godute dal personale scolastico:
Innanzitutto si precisa che i giorni di ferie che spettano al personale docente in un anno scolastico sono 30 (nel caso si abbia un’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni) mentre nel caso che il docente possieda un’anzianità di servizio superiore ai 3 anni gli spettano 32 giorni di ferie in 1 anno.
Per fare ulteriore chiarezza, i periodi di fruizione delle ferie devono corrispondere ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, ciò ha valenza per i docenti di ruolo e per i supplenti.
Ma nel caso che i docenti non usufruiscano del totale dei giorni di ferie come si procede?
Nel caso delle ferie non consumate sia nel caso di docenti di ruolo che per i supplenti, le ferie non godute dal docente devono essere monetizzate, purché non si dimostri che il mancato godimento di queste sia stata una scelta del del soggetto interessato, a tal proposito una recente pronuncia della Cassazione in merito chiarisce che “il divieto di indennizzare le ferie vale soltanto in quei casi in cui il mancato godimento delle stesse è riconducibile a una scelta del lavoratore e in cui la cessazione consenta comunque di pianificare il godimento delle giornate ancora non fruite”.
In pratica, se il docente non fa nessuna richiesta formale per ferie, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, ai fini della liquidazione dell’indennità sostitutiva queste giornate vengono comunque sottratte al monte ferie spettante.
Inoltre se l’insegnante, nel periodo in cui avrebbe potuto fruire delle ferie (sospensione delle lezioni), è impossibilitato a fruirne a causa di una particolare situazione come una malattia, maternità o un infortunio, i giorni di ferie non goduti devono essere corrisposti in denaro o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti. Nel caso di personale assunto a tempo indeterminato o con contratto avente scadenza al 31 agosto dell’anno, non è preclusa comunque la possibilità di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, ma non è possibile effettuare alcuna sottrazione del monte ferie spettante, o meglio, le ferie non fruite devono essere richieste nei mesi di luglio e agosto.