La Legge 104 è la Legge quadro che regola i congedi straordinari retribuiti per l’assistenza di familiari disabili, a partire da quest’anno (2018) sono cambiati gli importi di indennità e dei contributi figurativi pagati dall’INPS, dal 2018 i lavoratori che godono della Legge 104 saranno interessati da queste modifiche, nell’articolo vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi importi e cosa cambia nel dettaglio.
A partire dal 2018 sono cambiati gli importi dell’indennità e dei contributi figurativi riconosciuti dall’Inps a tutti i lavoratori dipendenti che godono della legge 104 per l’assistenza di familiari disabili, va ricordato che sia l’indennità che i contributi figurativi hanno un tetto massimo, oltre il quale non si può andare, questo importo massimo fa sì che chi ha diritto a una retribuzione più alta risulti in parte penalizzato dal richiedere il congedo, mentre nessuna penalizzazione sussiste per chi ha una retribuzione bassa, media o medio-alta.
Tornando alle modifiche introdotte vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi importi introdotti a partire da Gennaio 2018:
- 98,54 euro, per l’indennità giornaliera e per la retribuzione figurativa massima giornaliera (per l’accredito dei contributi);
- 689,78 euro, per la retribuzione figurativa massima settimanale;
- 36.066 euro, per l’indennità annua e per la retribuzione figurativa massima annua;
- 47.968 euro, quale importo complessivo annuo.
Legge 104 in cosa consiste?
Abbiamo appena visto quali sono i nuovi importi per l’anno 2018 ma ricordiamo brevemente che cos’è la legge 104 e quali sono i benefici che offre a chi ha diritto.
I lavoratori dipendenti che hanno in famiglia un disabile (portatore di handicap grave) possono beneficiare di congedi straordinari per presentare assistenza al familiare disabile, il congedo retribuito legge 104 è riconosciuto per un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa e per ciascun disabile. In particolare spetta, nell’ordine:
- al coniuge (o unito civilmente) convivente del portatore di handicap grave;
- al padre o alla madre anche adottivi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- ad uno dei figli conviventi anche adottivi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre;
- ad uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi;
- al parente o all’affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli e sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.