Docenti e secondo lavoro, oggi sono davvero molti gli insegnanti che oltre a lavorare nella scuola pubblica svolgono anche una seconda attività lavorativa, attenzione però non tutte le attività possono essere svolte esiste una precisa normativa e regolmento a cui i docenti devono sottostare pena in alcuni casi anche il licenziamento, nell’articolo andiamo a vedere quali sono le attività lavoratire consentite e quelle che invece sono vietate dalla normativa.
La questione della seconda attività non è una questione di poco conto, si tratta di un argomento delicato dove comprendere ciò che la legge vieta ed accetta risulta davvero fondamentale per non incorrere in sanzioni economiche ed anche licenziamenti come diverse sentenze degli ultimi tempi hanno dimostrato.
Docenti e secondo Lavoro, cosa dice la legge?
Quando parliamo di dipendenti della pubblica amministrazione la legge prevede che questi ultimi non possano svolgere o ricoprire incarichi lavorativi nel settore privato senza l’autorizzazione dell’amministrazione cui appartengono (incompatibilità relativa Art. 53, comma 7 del Decreto legislativo 165/2001 (“Testo unico del pubblico impiego”).
Mentre l’Articolo 508, comma 10 del Decreto legislativo n. 297/94 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”) afferma che non possono esercitare neanche attività di natura commerciale o industriale o professionale, così come non possono lavorare come dipendenti privati o assumere cariche in società aventi scopo di lucro.
Quanto detto non vale però per i docenti universitari e gli insegnanti di scuola che godono di un regime particolare, questi ultimi rispettano alcune norme possono esercitare la libera professione, vediamo nel dettaglio quali sono i crismi per cui è possibile esercitare la libera professione:
- non deve essere incompatibile o in conflitto di interessi con la funzione pubblica esercitata
- deve essere autorizzato dal dirigente scolastico
- non pregiudicare l’attività di docenza
- deve essere compatibile con gli orari di servizio
- deve essere coerente con l’insegnamento impartito.
Esistono però delle eccezioni come ad esempio la libera professione che può essere svolta anche dai professori universitari e dagli insegnanti, purché non sia incompatibile o in conflitto di interessi con la funzione pubblica esercitata. Ad esempio i docenti di scienze giuridiche ed economiche possono esercitare anche la professione di avvocato.
Alcune attività, inoltre, possono essere svolte anche senza autorizzazione
- la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, ecc.
- lo sfruttamento economico da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
- la partecipazione a convegni e seminari
- gli incarichi relativamente ai quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate
- gli incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo
- gli incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita
- l’attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando questa comporti un’attività non particolarmente significativa e priva del carattere della continuità
l’attività di amministratore condominiale (con esclusivo riferimento al condominio nel quale si abita) - gli incarichi presso le commissioni tributarie
- gli incarichi come revisore contabile.