Alternanza Scuola-Lavoro: non è indispensabile per l’ammissione agli esami

L’Alternanza Scuola-Lavoro è un progetto introdotto nel mondo della scuola da pochi anni che si pone come abiettivo di avvicinare gli studenti dell’ultimo anno che si apprestano a sostenere la maturità al mondo del lavoro, come suggerisce la parola stessa gli studenti si troveranno ad affrontare dei tirocini lavorativi alternati alla normale frequenza scolastica, in questo modo prendono confidenza con il mondo del lavoro riuscendo anche a comprendere alcune dinamiche lavorative ed aziendali.

Recentemente l’USR Toscana ha pubblicato una nota dove fornisce risposta a quanti chiedevano lumi sull’importanza dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ai fini dell’ammissione agli esami di stato, ebbene l’USR Toscana nella sua risposta afferma che l’Alternanza scuola lavoro non è indispensabile all’ammissione agli esami per i candidati esterni, mettiamo a disposizione di seguito una parte del comuncato dove è possibile leggere questa precisazione:

L’art. 14, comma 4, del D.lgs. 62/2017 prevede, per i candidati esterni, che l’ammissione all’esame di Stato sia subordinata, tra l’altro, “allo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro,
secondo criteri definiti con decreto del MIUR”. La norma in esame è inserita all’interno del Capo III del decreto legislativo, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018, per espressa previsione del legislatore inserita nell’art. 26, comma 1.
In base alla normativa ad oggi in vigore, dunque, salvo diverso avviso dell’amministrazione centrale che legge per conoscenza, nell’ anno scolastico corrente, si ritiene che per i candidati esterni non
è richiesta, ai fini dell’ammissione all’esame, la verifica del requisito relativo alla partecipazione ad attività di alternanza scuola-lavoro. In ogni caso, le eventuali esperienze formative in alternanza scuolalavoro
indicate nel curriculum dello studente sono tenute in considerazione dalla commissione nello svolgimento dei colloqui (art. 30 L. n. 107 del 2015).
Il quesito è stato posto dai colleghi dell’Ufficio IX, sede di Lucca, ma la risposta, condivisa con il servizio ispettivo di questo USR, viene inoltrata anche a tutti gli altri uffici territoriali poiché contiene indicazioni di carattere generale e di interesse comune.

Mettiamo inoltre a disposizione anche la nota completa pubblicata dall’USR Toscana:

nota

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