Con il passare degli anni la scuola si è sempre più evoluta per la sicurezza degli studenti, tanto che si è pensato di inserire negli ultimi anni il badge per controllare le entrate e le uscite dei ragazzi, riuscendo così a controllare anche gli orari. Una sentenza del mese di febbraio dello scorso anno stabilita presso il Tribunale di Firenze ha avuto come argomento cardine la questione badge scolastico e il suo utilizzo nei nostri istituti scolastici.
La questione badge trascinata in Tribunale da una docente che lamentava l’immotivata sorveglianza sugli orari di entrata ed uscita e l’illegittima introduzione della rilevazione dell’orario con il badge elettronico ha avuto la meglio, in quanto il Giudice ha sentenziato che ai dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legale o di tipo contrattuale; in tal senso, la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo della presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione è valido solo se previsto da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio (Cass. Sez. L. sent. n. 11025/2006).
Ad essere invece inclusi nell’obbligo delle formalità previste per la rilevazione delle presenze è il personale ATA, secondo il contratto collettivo di lavoro del comparto scuola del 29/11/2007.Per quanto riguarda i docenti invece il sistema di rilevazione della presenza in servizio era la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio rispettando l’ art. 29 comma 5 del CCNL/2007.