L’Anief fa sapere di aver collezionato ancora una vittoria nei confronti del MIUR, questa volta a dare ragione ai docenti è il Tribunale del Lavoro di Cagliari il quale ha confermato infondata l’interpretazione del MIUR secondo la quale l’art. 1 co. 1-bis, D.L. 97/04 – che già consentiva il reinserimento a domanda dei docenti cancellati – sia stato implicitamente abrogato dall’art. 1, co. 605, lett. c), legge 27 dicembre 2006 n. 296 e per tanto dovranno essere reinseriti nelle graduatorie GAE.
La sentenza del Tribunale del Lavoro di Cagliari ha dato conferme alle argomentazioni che erano state già espresse in precedenza dal giudice amministrativo il quale aveva dichirato illegittimo (anche se in parte) il decreto ministeriale numero 42 del 2009, in assenza di contrasto tra la previsione generale avente ad oggetto l’istituzione delle graduatorie ad esaurimento (art.1 c. 605) e la disposizione speciale dell’art 1, c.1 bis della L143/2004, che consente il reinserimento nella graduatoria di chi, originariamente incluso, sia stato successivamente cancellato per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento” e di fatto condanna il Ministero dell’istruzione MIUR al pagamento delle spese di lite quantificate in 2.150 Euro oltre onoere accessori.
Sulla sentenza espressa dal tribunale del lavoro di cagliari si è espresso anche il presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, Marcello Pacifico, il quale esprime la sua soddisfazione per tutti quei docenti che potranno essere riammessi nelle graduatorie GAE, inoltre il presidente si auspica che al prossimo aggiornamento delle GaE il Miur preveda una completa apertura consentendo l’inserimento e il reinserimento di tutti quei docenti cancellati da troppi anni ha illegittimamente precluso la possibilità di accedere a questo ulteriore canale per le immissioni in ruolo”.