In questi giorni si parla molto di Flat Tax i Docenti e le lezioni private che spesso offronto agli studenti, il Governo ha inserito nell’ultima bozza della legge di bilancio 2019 una norma che prevede una tassazione al 15% sui ricavi dei docenti provenienti dalle ripetizioni e lezioni private, ricordiamo che la Legge di Bilancio è da approvare entro il 31 dicembre 2018 per tanto i provvedimenti in essa inseriti potranno subire delle modifiche.
Lezioni private tassate al 15%
Stando a quanto scritto nella bozza della legge di bilancio a partire dal 1 gennaio 2019 i docenti di ogni ordine e grado si vedranno applicare un’ imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”, in pratica i docenti verranno tassati del 15% per i redditi provenienti dalle lezioni private, il provvedimento potrebbe riguardare sia i docenti a tempo indeterminato che i supplenti.
Comunicazione alla scuola
Continuando a leggere il provvedimento è possibile scorgere anche un altro dettaglio, stando a quanto scritto i docenti dovrebbero comunicare alla propria scuola le lezioni private, ecco il passaggio della norma:
2. I dipendenti pubblici, di cui al comma 1, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità
Stando a quanto scritto le scuole dovranno verificare l’incompatibilità delle lezioni private sulla base della dichiarazione dei docenti.
Ricordiamo che al momento la bozza della legge di bilancio, in quanto tale, non è ancora legge e per tanto le norme in essa contenute non sono ancora in vigore e potrebbero subire delle modifiche fino alla data di approvazione.
Ecco il testo integrale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
2. I dipendenti pubblici, di cui al comma 1, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.
3. L’imposta è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva.