Il decreto semplificazione del maxiemendamento presentato dalla maggioranza, del 2-octies afferma che “Il vincolo di cui all’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento.”
Docenti: 5 anni nella stessa sede, chi riguarda il provvedimento?
Ebbene il decreto semplificazione stabilisce che i docenti dovranno prestare servizio per cinque anni nella stessa sede indipendentemente dalla procedura di reclutamento utilizzata, e inoltre che i docenti e gli educatori dovranno garantire per lo stesso arco di tempo la permanenza nella stessa tipologia di posto e classe di concorso.
Il maxiemendamento specifica tutte le modalità di tale nuova applicazione e sottolinea che “a legislazione vigente, i docenti e gli educatori sono soggetti ai seguenti vincoli in materia di permanenza nella sede di servizio, vediamo quali:
- per i docenti neoassunti nella scuola dell’infanzia o primaria (3 anni di permanenza nella sede);
- per i docenti non neoassunti di ogni ordine e grado di istruzione (3 anni di permanenza nell’ambito territoriale);
- per i neoassunti nella scuola secondaria, vincitori dei concorsi di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017 (5 anni di permanenza nella medesima sede);
- per i neo assunti nella scuola secondaria, non vincitori dei concorsi di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017 (3 anni di permanenza nella medesima sede)
- per i docenti di sostegno ( 5 anni di permanenza nel sostegno didattico).
La norma ha l’obiettivo di consentire una semplificazione della normativa vigente, e permettere una continuità didattica per gli alunni supportandoli così al meglio durante il loro percorso di studi.