Oggi parleremo del Congedo Matrimoniale che in questo caso interessa il personale docente e ATA. Come previsto dal comparto Scuola il Congedo Matrimoniale si rifà all’art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non frazionabile della durata di 15 giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso.
Congedo Matrimoniale, ecco da quando decorrono i 15 giorni di ferie
Nel caso di personale assunto con contratto lavorativo a tempo determinato tale permesso si rifà al comma 12 dell’art. 19 che prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Si sottolinea che nel caso di personale assunto anche per supplenza breve il giorno del matrimonio e il relativo congedo devono ricadere entro i termini del contratto.
Per il permesso matrimoniale deve esserci da parte del dipendente una richiesta che deve essere inoltrata una settimana prima dell’evento o al massimo due mesi dopo la data dell’evento (stabilito dall’art. 15, c. 3).
Come espresso nel contratto i lavoratori devono attenersi alla clausola contrattuale che prevede per il dipendente un permesso di 15 giorni consecutivi e tale periodo non può essere in alcun modo fruito frazionatamente e comprende anche i giorni festivi o comunque non lavorativi ricadenti all’interno dello stesso.