Molta la confusione e la disinformazione per la formazione obbligatoria e piattaforma Sofia negli ultimi Collegi dei docenti dell’anno scolastico 2016/2017. Addirittura pare che in qualche istituto scolastico sembrerebbe che addirittura siano è arrivati a negare le ferie ai docenti che non sono stati inseriti nella piattaforma Sofia.Nel catalogo della piattaforma Sofia si trovano i corsi da potere acquistare e inserire nel proprio portfolio delle iniziative formative, insomma dei corsi a pagamento proposti da Andis, Eurosofia, Confao, Associazione Crescere, CifiScuola, ecc….
I corsi a pagamento risultano in buona sostanza come un commercio di corsi da acquistare per arricchire il proprio bagaglio formativo, tutto questo andrebbe fatto con carattere di obbligatorietà ai sensi del comma 124 della legge 107 del 13 luglio 2015.
Alcuni dirigenti scolastici hanno pensato di sottolineare l’importanza di tali corsi, anche se a pagamento e obbligatori anche con l’ausilio di slide, citando le fonti legislative che obbligano i docenti a svolgere attività di formazione con carattere di continuità.
Su valutazioni burocratiche e non concordate con i sindacati, i docenti sarebbero chiamati sembrerebbero obbligati a svolgere la formazione, caricando i corsi online “a pagamento” che andrebbero a scaricarsi dal catalogo interno alla piattaforma Sofia, ma i dirigenti scolastici con le loro imposizioni stanno mettendo in cattiva luce il compito di tali corsi di formazione, in quanto tali corsi a pagamento non sono obbligatori.
Il nuovo testo unico del pubblico impiego specifica le modalità di partecipazione alla formazione e il tempo da dedicare alla formazione per ogni anno scolastico e sottolinea il compito della formazione che viene regolata, applicando le norme legislative vigenti, dal contratto collettivo nazionale di categoria.
Gli stessi dirigenti che stanno imponendo l’obbligatorietà dei corsi di aggiornamento
dimenticano di dire che lo stesso comma 124 della legge 107/2015, parla senza ambiguità interpretative di “formazione in servizio dei docenti di ruolo”, specificando poi il fatto che tale formazione è obbligatoria, permanente e strutturale. Tale formazione inoltre, deve essere svolta all’interno delle ore di servizio del docente previste nel contratto collettivo nazionale e non al di fuori come viene preteso da alcuni Dirigenti scolastici. Qualora se si trattasse di formazione in servizio, ai sensi del comma 124 della legge 107/2015, dovrebbe essere inserita comunque nelle 40 ore del piano delle attività annuali riguardanti le attività Collegiali. In tutti gli altri casi si tratterebbe di attività di formazione “fuori dall’orario di servizio” e in tal caso l’obbligatorietà potrebbe essere illegittima.
La disinformazione su tale argomento saranno precisate nel nuovo contratto scuola entro la fine dell’anno 2017 e i primi mesi del 2018, nel frattempo la formazione continuerà ad essere regolata dall’attuale contratto.