La Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla questione sollevata dal Consiglio di Stato e che riguarda la leggitimità del reclutamento dei docenti previsto dalla “Buona Scuola” varato la scorsa legislatura quando al Governo c’era il Pd e che deve essere messo in atto ora che al governo c’è Lega-5 Stelle, la corte costituzionale ha respinto il ricorso degli aspiranti insegnanti in possesso del dottorato di ricerca, titolo che secondo la categoria avrebbe dovuto essere equiparato all’abilitazione e quindi dare diritto all’insegnamento.
Scuola, Consulta: “I concorsi riservati non sono incostituzionali”. Salvi 150mila posti
Dalla decisione della Corte Costituzionale emergono due cose essenzialmente, sono fuori i dottori di ricerca ed al tempo stesso per il reclutamento dei docenti previsto dalla Buona Scuola non c’è nessuna illegittimità costituzionale, una vera e propria boccata d’ossigeno sia per i diretti interessati dalla decisione ma anche per lo stesso Ministero dell’Istruzione che in caso contrario si sarebbe trovato a gestire una situazione molto complessa e delicata.
In seguito alla decisione della corte costituzionale si sono salvati i concorsi per la scuola che avrebbero garantito tra i 100 mila e 150 mila posti visto che gli interessati sono decine di migliaia di precari, i docenti abilitati ai famosi diplomati magistrali, fino ai non abilitati con 36 mesi di servizio.
Una decisione contraria della corte costituzione avrebbe sicuramente messo in ginocchio l’istruzione italiana nell’immediato ed anche nel prossimo futuro.
Il ricorso era stato presentato da aspiranti docenti che possedevano il dottorato di ricerca, un titolo che secondo una storica recriminazione della categoria avrebbe dovuto essere equiparato all’abilitazione e quindi dare diritto all’insegnamento.
Su questo aspetto la consulta il dottorato non è abilitante, ecco quanto scritto:
Abilitazione all’insegnamento e dottorato di ricerca costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili: questa diversità giustifica il differente e più vantaggioso trattamento riservato, in via transitoria, ai titolari di abilitazione all’insegnamento”.