Arriva la conferma dalla Corte dei Conti sezione centrale di controllo per il Veneto per la delibera alla richiesta del dirigente scolastico. Si tratta della la registrazione di un decreto recante la ricostruzione di carriera di un docente che è stata concessa dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Verona, in quanto dapprima il Decreto che la Ragioneria aveva ritenuto illegittimo perché nel computo dell’attività lavorativa era stato incluso un giorno di sciopero.
Una DSGA già lo scorso agosto aveva dichiarato di voler approfondire gli aspetti giuridici di tale comportamento dell’organo di controllo, in quanto generalmente, gli Uffici periferici della Ragioneria di Stato, assumono “in automatico” la scelta di non computare ai fini della ricostruzione carriera i periodi di sciopero da precari e quelli relativi agli scrutini effettuati successivamente alla scadenza del contratto.
La decisione finale che ha avuto esito positivo grazie alla collaborazione fra la Dsga facente funzione e il dirigente scolastico dell’istituto, che hanno presentato appunto il ricorso alla competente sezione della Corte dei Conti del Veneto ha determinato la non contemplazione di questi periodi come periodi di servizio continuativo.
Già lo scorso 24 luglio la sezione veneta della Corte dei Conti aveva stabilito che il ricorso non fosse infondato e demanda alla adunanza Generale della Corte dei Conti un chiarimento in merito e poi proprio la sezione specifica ha affermato che l’astensione dal lavoro per esercizio legittimo del diritto di sciopero non possa essere contemplato come interruzione del servizio.