Scuola: Supplenze Docenti, procedura di assegnazione dell’organico Covid 19

Dopo il problema della messa in sicurezza delle scuole mettendo in campo tutti i sistemi anticovid19, la scuola sta affrontando un altro problema, il problema assunzioni docenti e personale ATA. Secondo i dati emersi da una recente indagine mancano in tutta Italia ben 120.000 docenti e 20.000 unità di personale ATA, sebbene le lezioni sono già iniziate nella maggior parte delle regioni.

Tanti i docenti e ATA precari si stanno interrogando sulle modalità di nomina del cosiddetto organico Covid, mentre gli uffici scolastici stanno procedendo al conferimento delle nomine a tempo determinato da Gae e GPS per i docenti e dalla graduatoria provinciale cosiddetta 24 mesi per il personale ATA.

La legge n.77 del 1777/2020 stabilisce che nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, cè la possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei rivolti al personale docente e ATA come organico aggiuntivo rispetto a quello ordinario.

L’articolo 231 bis della Legge N. 77 del 17 luglio precisa che ‘In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo ’, tante le polemiche per tale articolo che interessa le OOSS , giacché il licenziamento per giusta causa costituisce una delle più gravi sanzioni comminabili al lavoratore, non di rado di rilevanza penale che comporta finanche la mancata  possibilità di stipulare ulteriori rapporti di lavoro con l’amministrazione pubblica.

Inoltre, nel caso della ripresa dell’attività didattica in presenza dopo un periodo di sospensione , gli stessi contratti , ove ancora disponibili, sono riassegnati ai precedenti titolari, per ragioni di continuità didattica e di economicità dell’azione amministrativa.

I posti suddetti saranno considerati alla stregue di supplenze temporanee da utilizzare, non oltre il termine ultimo fissato dai calendari regionali per il termine delle lezioni per cui per il personale docente si procederà tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto, mentre per il personale ATA, si attueranno le procedure previste dall’articolo 1, comma 1, lettera c) e degli articoli 5 e  6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (Regolamento Supplenze ATA).

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