Marzo è per molti studenti il momento della “resa dei conti”, una resa dei conti in cui si determinerà con molta probabilità il superamento dell’anno scolastico o la bocciatura dello studente. Come ben si sa, la gran parte degli studenti in difficoltà corre al riparo gli ultimi mese dell’anno scolastico, rivolgendosi sempre più ad professori o maestre che possano aiutarli con supporto allo studio nel superamento dell’anno scolastico in corso.
Ma tutti possono svolgere attività pomeridiana di supporto alle ripetizioni?
Da anni, le difficoltà della nostra società, portano molti insegnanti che già svolgono presso istituti pubblici o provati all’integrazione dello stipendio attraverso ripetizione scolastiche ad alunni in difficoltà, un vero “salvavita” per studenti e genitori in crisi che non sapendo a chi rivolgersi chiedono l’intervento di tali insegnanti.
Molti non sanno che, seguire privatamente uno studente impartendo delle ripetizioni è un’attività di lavoro accessorio, o meglio, si intendono quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o autonomo.
Tali lavori accessori devono svolgersi nel rispetto di alcune condizioni fondamentali e gli insegnanti sono tenuti a rispettare restrizioni e obblighi della legge vigente
Quali sono gli obblighi e le restrizioni a cui attenersi?
Innanzitutto qualora si decide si svolgere attività di ripetizione pomeridiane, occorre darne tempestiva comunicazione, al Dirigente scolastico della scuola in cui insegna , presentando dei dati che indicando il nome e l’istituto di provenienza dello studente.
La documentazione presentata dall’insegnante che ha intenzioni di svolgere l’attività di doposcuola, verrà esaminata con attenzione dal Dirigente scolastico e dopo aver sentito il consiglio di circolo o d’istituto, avverrà la risposta che non sempre può essere positiva.
Sia ben chiaro che le lezioni private non possono essere concesse a tutti gli studenti, ma bisogna attenersi al regime di compatibilità che sottolinea il fatto che, non si possono impartire lezioni private ad un alunno del proprio istituto. Nel regime di compatibilità viene inoltre sottolineato che nessun alunno può essere giudicato dal docente da cui ha ricevuto lezioni private, e né l’alunno potrà mai essere trasferito nella stessa classe del docente.
Per quanto riguarda l’esame di Maturità, sarà vietata la candidatura come membro esterno presso la classe in cui è presente l’alunno che svolge attività di ripetizione con l’insegnante stesso, per evitare così privilegi o attenzioni particolari alle votazioni finali, qualora non venga rispettata tale norma, qualsiasi scrutinio o prova di esame che non rispetta questo divieto, saranno considerati nulli.
Tale norma come ormai è ben nota a tutti non viene sempre rispettata, in quanto non sempre il Dirigente Scolastico pretende dai docenti del proprio istituto le informazioni su eventuali lavori accessori e solitamente le lezioni private vengono pagate in nero, mettendo così in difficoltà il monitoraggio e la supervisione delle norme.
La norma in questione prevede che gli insegnanti delle scuole pubbliche non possono impartire lezioni nelle scuole private e ciò vale anche per i docenti non di ruolo che non possono impartire lezioni sia nelle scuole private: dal momento che queste sono una via parallela e non supplementare al ciclo di studi ordinario, sia negli istituti privati poiché ciò implica il pieno inserimento dell’insegnante nel ciclo produttivo di un’impresa.