Le offese verbali fatte in classe da docenti arrabbiati ai propri studenti sono ritenuti maltrattamenti ai danni di minori, ecco quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione. La sentenza della Cassazione ha stabilito che un insegnante non può rivolgersi ad un alunno apostrofandolo con epiteti come deficiente o fetente, in quanto non è assolutamente considerata come presunta strategia educativa, ma è maltrattamento e una sorta di bullismo autoritario contro un minorenne.
Un reato odioso nei confronti di un ragazzo che non ha forza per reagire alla voce grosse del suo insegnante, sentendosi poi umiliato innanzi ai suoi compagni di classe, per tale motivo tali atti di maltrattamento sono considerati reati con pena di reclusione fino a sei mesi, in base all’articolo 571 del Codice penale.
Inoltre la Corte ha stabilito di dovere applicare il reato di maltrattamento Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni ( articolo 572).
Se il reato è commesso nei confronti di un minore o in presenza di un minore di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi, la pena è aumentata fino alla metà.