L’indirizzo di posta elettronica rientra nei dati personali di un privato , e per tale ragione un’insegnante ha segnalato che il suo indirizzo mail era stato messo in bacheca, senza il suo consenso. L’indirizzo di posta elettronica era stato affisso sul testo di una mail poi esposto in bacheca e l´istituto non ha ritenuto necessario eliminare l´indirizzo e-mail dalla lettera come pubblicata perché in quel contesto secondo la scuola il dato non poteva considerarsi riservato, ma parte integrante della comunicazione.
La garante della privacy con provvedimento n. 28 del 23 gennaio 2014 doc. web n. 2929890 che è ancora di estrema attualità, ma dopo l’accaduto la scuola in sua difesa ha sostenuto che la mail personale è sempre stata ampiamente utilizzata e quindi diffusa dall´interessata stessa, per tutte le comunicazioni inerenti il suo compito di membro del Consiglio di Istituto.
Secondo l’insegnante che ha segnalato l’utilizzo inappropriato del suo indirizzo di posta elettronica, è violazione della privacy diffondere un dato personale come la mail, e anche art. 4, comma 1, lett. b, del Codice afferma che l´indirizzo di posta elettronica costituisce dato personale, intendendosi per tale “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
L’insegnante ha vinto la sua protesta in quanto non si può diffondere pubblicamente la mail, in quanto senza nessun consenso è avvenuta la diffusione dell´indirizzo di posta elettronica tramite l´affissione del testo della predetta comunicazione elettronica all´albo della scuola e alle bacheche esterne.
L’istituto comprensivo statale non ha seguito le norme del regolamento art. 19, comma 3, del Codice, e per tale motivo ha compiuto un illecito.