Supplenza fino all’avente diritto, cosa significa esattamente?

In queste ultime settimane si sente spesso parlare di “supplenza fino all’avente diritto”, molti nostri lettori ci contattano chiedendoci cosa significa esattamente? Quanto dura dunque un contratto di supplenza di questa tipologia? in questo articolo andremo a spiegare cosa significa esattamente, chi ne ha dirittto e che tipologia di contratto viene sottoposto per questa tipologia di supplenze.

Quando si parla di “Supplenza fino all’avente diritto” ci si riferisce sempre alle graduatorie di istituto il tutto viene regolato secondo la l’articolo 40 della legge n°449 del 1997. che prevede questa tipologia di contratto che può essere applicato sia per i docenti che per il Personale ATA, nello specificato si tratta di un contratto senza scadenza prefissata, poiché legato al momento in cui verrà nominato un collaboratore scolastico (o un assistente tecnico o amministrativo) che per punteggio ha il diritto ad essere assunto.

Quindi tutte le supplenze che in queste settimane stanno assegnando resteranno in servizio fino a quando non saranno pronte le Graduatorie d’Istituto aggiornate con i nuovi punteggi, quindi presumibilmente fino alla fine dell’anno, e cosa succedere poi alla fine dell’anno scolastico?

Con l’inizio del nuovo anno scolastico con le Graduatorie che oramai saranno pronte, per i supplenti assunti (docenti e personale ata) ci sono due strade:

  • cedere l’incarico perché superato da un candidato con punteggio migliore;
  • conferma dell’incarico vista la mancanza di variazioni nella Graduatoria.

Si tratta a tutti gli effetti di un contratto di sostituzione nei confronti di un avente diritto che esiste ma che non si sa quando potrà prendere servizio.

Su questo aspetto il Miur recentemente ha rilasciato una nota attraverso la quale chiarisce alcuni aspetti di questi contratti di sostituzione, la nota in particolare evidenzia i casi in cui possono essere stipulati questi contratti:

  1. convocazioni con scorrimento dalla III fascia delle GI;
  2. se l’istituzione scolastica è oggetto di dimensionamento;
  3. incarichi da elenchi aggiuntivi e II fascia delle quali si attende la graduatoria (sostegno, strumento musicale).

In questo caso ‘l’avente diritto’ che si attende per la nomina, è il docente non ancora inserito nelle graduatorie in oggetto e che avrebbe priorità nel conferimento. Il Ministero ha infatti chiarito che a seguito del passaggio degli abilitati dalla III alla II fascia, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali avranno il compito di inviare comunicazione alle istituzioni scolastiche dei rispettivi territori per avviare le nuove convocazioni sui posti disponibili.

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