Cosa succede quando la Vista Fiscale non trova in casa il lavoratore malato? Questa è una delle principali paure e domande che hanno la maggior parte dei lavoratori quando si assentano dal lavoro per malattia, la domanda non nasce dall’esigenza di voler approfittare dello stato di malattia per uscire di casa e fare altre commissioni, nasce più che altro dal fatto che ci sono delle circostanze e delle situazione che possono spingere il lavoratore malato a dover uscire per forza di casa, un classico esempio è il lavoratore che vive solo e magari deve uscire anche per poco tempo, per l’acquisto di medicine.
Ma cosa accade nello specifico quando arriva la visita del medico fiscale INPS e non trova nessuno all’indirizzo del lavoratore?
Quando il medico fiscale incaricato dall’INPS arriva all’indirizzo e non trova il lavoratore deve obbligatoriamente lasciare un avviso della mancata visita di controllo, all’interno dell’avviso il medico fiscale invita il lavoratore a presentarsi in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale INPS di competenza.
Chiaramente se nel giorno della prevista visita ambulatoriale il lavoratore abbia ripreso l’attività lavorativa, non bisogna sottoporsi a quella visita, ma occorre comunque comunicarlo alla medesima struttura INPS.
Nel caso in cui il lavoratore non si presenti alla visita entro 10 giorni dovrà produrre apposita documentazione che giustifica la sua assenza alla visita fiscale, va ricordato inoltre che quando il lavoratore non viene trovato al controllo della visita fiscale si perde qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, mentre se anche alla seconda visita fiscale il lavoratore risulti assente si applica una riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo di malattia.
Ovviamente ci sono delle eccezioni dove il lavoratore “è giustificato” e può per tanto assentarsi durante le fasce orarie della visita fiscale, vediamo quali sono i casi:
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
- provati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
Nel settore pubblico, invece, è possibile assentarsi senza subire alcuna conseguenza per:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.