Con la sentenza del 09-02-2017 il Tar del Lazio ha stabilito che ai fini della presenza del docente non è obbligatorio l’uso del Badge ma basta la firma sul registro di classe, questo in estrema sintensi la sentenza emessa dal Tar del Lazio che ha accolto il ricorso presentato da una docente che evidenziava l’immotivata sorveglianza sugli orari di entrata ed uscita e l’illegittima introduzione della rilevazione dell’orario con il badge elettronico a lei in dotazione e che serviva ogni giorno per validare la sua presenza a scuola.
Il Tar del Lazio nella sentenza emesse evidenzia che il tutto deve essere scritto in maniera chiara del contratto collettivo di lavoro, infatti la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo della presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione è valido solo se previsto da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio (Cass. Sez. L. sent. n. 11025/2006).
Stando al contratto collettivo di lavoro non è previsto che i docenti usino il Badge per confermare la loro presenza al lavoro, mentre per il Personale ATA viene messo nero su bianco l’uso del Badge, ciononostante molti docenti sono costretti ad utilizzare i badge per le loro presenze durante le ore di lezione, il tutto sebbene non fosse espressamente scritto nel contratto di categoria.
Il sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto per il personale docente era quindi la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio, ed il docente era soggetto all’obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio della lezione (art. 29 comma 5 del CCNL/2007). Pertanto ai fini della attestazione del servizio della ricorrente erano valide unicamente la firma sul registro di classe e le dichiarazioni di presenza che ella stessa formava.”