In queste ultime settimane la sentenza della consulta sui diplomati magistrali ha tenuto banco ed ha destato molto scalpore tra gli aspiranti docenti che possiedono il diploma magistrale che improvvisamente si sono ritrovati con un titolo che fino a pochi mesi fa permetteva loro di poter insegnare nella scuola pubblica italiana, ora invece migliaia di aspiranti docenti in tutta italia non sanno quale sarà il loro futuro.
Sempre in tema di diploma magistrale segnaliamo una sentenza diametralmente opposto e che riguarda coloro che sono in possesso del diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico, il consiglio di stato ha completamente ribaltato la sentenza del Tar del Lazio (sentenza del T.A.R. del Lazio – Roma Sez. III bis, n. 10803/2017) affermando ( in sede cautelare) la piena validità di questo diploma e sospendendo la predetta decisione di primo grado.
Consiglio di stato: titolo sperimentale valido
Secondo la massima assise amministrativa: “dall’attenta lettura dell’articolo 2, comma 1, del Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, posto, tra l’altro, a fondamento della esclusione disposta dalla norma del bando oggetto di impugnativa, non vi è indicazione alcuna della tipologia del titolo sperimentale (indirizzo linguistico o indirizzo pedagogico) rilasciato, riferendosi la disposizione ai “titoli di studi conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell’istituto magistrale”, in tal modo attribuendo rilievo non alla specificità dell’indirizzo quanto piuttosto alla scuola che lo ha rilasciato” (Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza cautelare n.179/2018 del 19 gennaio 2018 sotto allegata).
Le decisioni sopra richiamate sono alquanto singolari sotto l’aspetto della differenza di vedute tra i due organi della Giustizia Amministrativa – TAR del Lazio Sez. III bis e Consiglio di Stato Sez. VI, in quanto il Tribunale Amministrativo per il Lazio, nella propria sentenza ha espressamente ammesso di conoscere l’opposto orientamento dell’organo superiore ma di non condividerlo, insistendo nella propria posizione e rigettando il ricorso dell’aspirante insegnante.
Per contro il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento richiamando i propri precedenti disattesi dal TAR romano.
Cons. Stato, ordinanza n. 179/2018
E’ possibile leggere la sentenza qui a questo link: