L’INPS recentemente ha pubblicato una nota con alcuni chiarimenti riguardantii permessi derivanti dalla Legge 104 con l’aggiunta del congedo straordinario, la nota pubblicata dall’INPS è la n. 3114 del 2018 e mira a fare chiarezza su alcuni punti della legge 104 i permessi e i congedi straordinari di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.
L’Istituto nazionale di previdenza chiarisce che è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale)
L’Inps precisa poi che per quanto riguarda il congedo straordinario può essere cumulato con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza la necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.
Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese