Per poter svolgere la professione di architetto è necessario aver superato l’Esame di Stato di Architettura (esame di abilitazione professionale) ed essersi successivamente iscritti al settore A o B dell’albo dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, così come sancito dal DPR 328/2001 che ha costituito il suddetto ordine. Mentre agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di architetto, agli iscritti alla sezione B spetta il titolo di architetto junior.
Per poter sostenere l’Esame di Stato di Architettura* è necessario possedere una laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico nella classe 4/S – Architettura e ingegneria edile, oppure un titolo corrispondente alla direttiva 85/384/CEE. Chi invece volesse sostenere l’Esame di Stato per iscriversi alla sezione B dell’Albo (architetto junior) deve possedere una laurea di primo livello nella classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile oppure nella classe 8 – Ingegneria civile e ambientale.
*Al link indicato trovate lo svolgimento di circa 70 prove assegnate negli anni passati in vari atenei.
In che cosa consiste l’Esame di Stato? Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e sono intesi ad accertare la preparazione organica e la capacità tecnica del candidato, in tutte le discipline la cui conoscenza è richiesta per l’esercizio della professione. Per entrambe le sezioni sono previste 4 prove: 1 pratica, 2 scritte e 1 orale.
La prova pratica per la sezione A prevede la progettazione di un’opera di edilizia civile, oppure un intervento su scala urbana; per la sezione B invece sarà richiesto di sviluppare graficamente un progetto esistente o di rilievo a vista, oppure di stendere graficamente un particolare architettonico.
La prima prova scritta ha come argomento la prova pratica svolta in precedenza: ad esempio la prova scritta della sezione A potrebbe vertere sulla giustificazione di un dimensionamento strutturale, mentre nella sezione B avere come oggetto la valutazione economica della prova pratica.
La seconda prova scritta ha come oggetto le problematiche conoscitive o culturali dell’architettura (sezione A) mentre per la sezione B un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti. La prova orale, sia per la sezione A che per la sezione B, verte sul commento degli elaborati prodotti nelle prove scritte e nell’approfondimento delle materie trattate, ma anche sugli aspetti legislativi e deontologici della professione di architetto.
Inoltre, l’Ordinanza Ministeriale del 27/03/2009 stabilisce che chi è in possesso di un titolo di studio precedente (laurea con vecchio ordinamento universitario) può sostenere l’Esame di Stato di Architettura secondo l’ordinamento previgente al DPR 328/01; tuttavia in questo caso l’esame consisterà in una prova grafica estemporanea (svolgimento di un tema o progetto elementare a scelta tra 3 proposti dalla commissione) ed in una prova orale (discussione ed approfondimento della prova grafica).
Le prove non fanno media tra loro ed è possibile accedere alla prova successiva solo se si è ottenuta la sufficienza (6/10) nella precedente. Il voto complessivo è costituito dalla somma dei singoli voti riportati nelle prove sostenute.
È naturalmente possibile ripetere l’Esame di Stato in caso di insufficienza o di ritiro dalla prova d’esame, ma il candidato dovrà ripetere la procedura di iscrizione ed il versamento delle tasse previste (tassa di ammissione di 49,58 euro + contributo variabile a seconda della sede e generalmente intorno ai 250 euro). Il candidato che non raggiunge la sufficienza in una delle prove dovrà ripetere integralmente l’Esame di Stato, anche le prove eventualmente superate.
Ogni anno il MIUR pubblica le date delle sessioni, che sono due per ogni anno e si svolgono nel mese di giugno e di novembre nelle sedi universitarie preposte.
L’iscrizione ad una sede esclude la possibilità di iscriversi in altre. Alle sessioni si possono iscrivere i candidati che hanno conseguito il titolo accademico entro il termine stabilito da ciascuna università, con la possibilità – entro limiti prestabiliti – di iscriversi sotto condizione di laurea.