Torniano a distanza di qualche settimana a parlare del Personale ATA in particolare delle Graduatorie di Terza (3 III) Fascia, in particolare nell’articolo andiamo a vedere quali sono i titoli e servizi che non sono valutabili ai fini del punteggio in Graduatoria, recentemente l’ufficio Scolastico di Latina ha fornito alcuni chiarimenti molto importanti su questo aspetto che è giusto approfondire per comprendere meglio il funzionamento delle Graduatorie.
Personale ATA Graduatorie III fascia, ecco i titoli e servizi che non sono valutabili
In questi giorni l’ufficio Scolastico di Latina ha fornito alcuni importanti chiarimenti sui titoli e servizi valutabili ai fini delle Graduatorie, un chiarimento importante anche per le segreterie e gli uffici scolastici impegnati nella verifica e correttezza degli elenchi.
La FLC Latina spiega inoltre che la nota in questione era già stata trasmessa il 06/12/2017 e adesso riproposta, raccomandando la massima attenzione al riguardo, tenuto conto delle innumerevoli situazioni di mancata convalida dei titoli stessi e conseguenti revoche di incarichi:
ATA graduatorie terza fascia: quali servizi non valgono
Non sono valutabili nelle procedure di reclutamento del personale ATA:
- Servizi resi in qualità di CO.CO.CO . ( contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa) ;
- Servizi resi un qualità di CO.CO.PRO.( Contratto di Collaborazione per Programma) ;
- Tirocini;
- Stage;
- Lavori Interinali;
- Consulenze;
- L.S.U. ( Lavori Socialmente Utili) ;
- L.P.U. ( Lavori di Pubblica Utilità) ;
- Prestazioni per cooperative ( anche se a servizio di pubbliche amministrazioni) ;
- Servizi alle dipendenze di aziende a partecipazione comunale, provinciale e/o regionale;
- Servizio di vigile del fuoco volontario ( non avente rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) ;
- Servizio di operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli Enti Locali.
Tutti i predetti servizi non sono valutabili in quanto non resi con rapporto di impiego diretto con lo Stato o con gli Enti Locali.
Non sono, altresì, valutabili, in quanto non prestati con rapporto di impiego diretto con lo Stato o con gli Enti Locali:
- I dottorati di ricerca (o assegni di ricerca), poiché assimilabili a contratti di collaborazione continuativa e non servizi alle dirette dipendenze della P.A.;
- I servizi resi in qualità di scrutatore/presidente di seggio, in quanto svolti in qualità di prestatori d’opera;
- Progetti/PON con Enti Pubblici, Scuole, Stato, perché svolti in qualità di prestatori d’opera;
- Master, corsi di formazione post laurea, abilitazioni all’esercizio delle varie professioni, praticanti, corsi di lingua di qualsiasi genere e qualsiasi lavoro svolto nel privato sia come dipendente che come autonomo/professionista;
- Servizi in qualità di consigliere/assessore comunale, provinciale, regionale (in quanto corrisposta un’indennità per l’incarico svolto non legato da rapporto di impiego.
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